2002/871/EC: Commission Decision of 17 October 2002 establishing a joint framework for the communication of information needed for the application of Council Regulation (EC) No 1407/2002 on State aid to the coal industry (notified under document number C(2002) 3783)

Published date05 November 2002
Subject Matteraiuti degli Stati,concorrenza,antracite,ayudas concedidas por los Estados,competencia,hulla,aides accordées par les États,concurrence,houille
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 300, 05 novembre 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 300, 05 de noviembre de 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 300, 05 novembre 2002
EUR-Lex - 32002D0871 - IT 32002D0871

2002/871/CE: Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2002, che stabilisce un quadro comune per la comunicazione delle informazioni necessarie all'applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera [notificata con il numero C(2002) 3783]

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 05/11/2002 pag. 0042 - 0057


Decisione della Commissione

del 17 ottobre 2002

che stabilisce un quadro comune per la comunicazione delle informazioni necessarie all'applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera

[notificata con il numero C(2002) 3783]

(2002/871/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera(1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente al regolamento (CE) n. 1407/2002, la Commissione esamina le misure notificate dagli Stati membri relative agli interventi a favore dell'industria carboniera e delibera sulla loro conformità.

(2) A tal fine, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione tutte le misure finanziarie che intendono prendere a favore dell'industria carboniera nel corso di un esercizio carboniero. Devono precisare la natura di questi interventi riferendosi alle forme di aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 1407/2002. Presentano alla Commissione tutte le informazioni relative al calcolo dei costi di produzione e stabiliscono un nesso con i piani comunicati alla Commissione, più precisamente i piani di chiusura e/o di accesso a riserve carboniere.

(3) Per poter valutare il rispetto delle condizioni e dei criteri imposti per la concessione degli aiuti, la Commissione deve disporre di informazioni dettagliate, comparabili e verificabili. È di conseguenza necessario stabilire un quadro comune per la presentazione da parte degli Stati membri dei piani di chiusura e/o di accesso a riserve carboniere, nonché per la notifica degli aiuti all'industria carboniera.

(4) Per tener conto delle informazioni relative all'anno 2001 di riferimento, si rinvia, per tale anno, alla decisione n. 3632/93/CECA della Commissione(2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica alla presentazione da parte degli Stati...

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