2002/987/EC: Commission Decision of 13 December 2002 on the list of establishments in the Falkland Islands approved for the purpose of importing fresh meat into the Community (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 4988)

Published date19 December 2002
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 344, 19 December 2002
EUR-Lex - 32002D0987 - IT 32002D0987

2002/987/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2002, che fissa l'elenco degli stabilimenti delle isole Falkland dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 4988]

Gazzetta ufficiale n. L 344 del 19/12/2002 pag. 0039 - 0040


Decisione della Commissione

del 13 dicembre 2002

che fissa l'elenco degli stabilimenti delle isole Falkland dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

[notificata con il numero C(2002) 4988]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/987/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Gli stabilimenti dei paesi terzi possono essere autorizzati ad esportare carni fresche nella Comunità soltanto se soddisfano i requisiti generali e specifici fissati nella direttiva 72/462/CEE.

(2) A seguito di una missione della Comunità, risulta che la situazione zoosanitaria nelle isole Falkland è all'altezza di quella degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili attraverso le carni, e che i controlli sulla produzione di carni fresche sono effettuati in modo soddisfacente.

(3) Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, le isole Falkland hanno trasmesso le caratteristiche dello stabilimento che può essere autorizzato ad esportare nella Comunità.

(4) Da un'ispezione in loco della Comunità risulta che le norme igieniche di tale stabilimento sono adeguate e che esso può pertanto figurare nel primo elenco di stabilimenti, elaborato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva summenzionata, dai quali possono essere autorizzate le importazioni di carni fresche. Le importazioni di carni fresche a partire dallo stabilimento di cui all'allegato restano soggette alle disposizioni già in vigore, alle norme generali del trattato e in particolare alle altre disposizioni...

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