2003/65/EC: Council Decision of 21 January 2003 extending the application of Decision 2000/91/EC authorising the Kingdom of Denmark and the Kingdom of Sweden to apply a measure derogating from Article 17 of the Sixth Council Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
Published date | 30 January 2003 |
Date of Signature | 20 June 2003 |
Subject Matter | Taxation,Internal market - Principles,Value added tax |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 25, 30 January 2003 |
2003/65/CE: Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che estende l'applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
Gazzetta ufficiale n. L 025 del 30/01/2003 pag. 0040 - 0041
Decisione del Consiglio
del 21 gennaio 2003
che estende l'applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
(2003/65/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Con lettere registrate presso il segretariato generale della Commissione il 25 luglio e il 28 ottobre 2002, le autorità danesi e svedesi hanno rispettivamente chiesto di poter estendere l'applicazione della deroga inizialmente autorizzata dal Consiglio con decisione 2000/91/CE(2).
(2) Gli altri Stati membri sono stati informati il 6 novembre 2002 di tali domande.
(3) La misura particolare riguarda il regime IVA applicabile alla gestione di un collegamento fisso (Öresund link) tra il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia, e in particolare il recupero dell'IVA relativa ai pedaggi per l'utilizzo del collegamento; in virtù delle norme di territorialità, l'IVA sul pedaggio è dovuta in parte nel Regno di Danimarca e in parte nel Regno di Svezia.
(4) In deroga ai principi dell'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE, modificato dall'articolo 28 septies della stessa direttiva secondo i quali un soggetto passivo deve esercitare il suo diritto alla deduzione o al rimborso nello Stato membro nel quale è stata pagata l'IVA, le autorità svedesi e danesi sono state autorizzate ad applicare una misura particolare volta a far sì che il soggetto passivo possa rivolgersi ad una sola amministrazione per...
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