2003/807/CFSP: Council Decision 2003/807/CFSP of 17 November 2003 extending and amending Decision 2002/842/CFSP concerning the implementation of Joint Action 2002/589/CFSP with a view to a European Union contribution to combating the destabilising accumulation and spread of small arms and light weapons in South East Europe

Published date20 November 2003
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 302, 20 November 2003
EUR-Lex - 32003D0807 - IT

2003/807/PESC: Decisione 2003/807/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, che proroga e modifica la decisione 2002/842/PESC concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale

Gazzetta ufficiale n. L 302 del 20/11/2003 pag. 0039 - 0039


Decisione 2003/807/PESC del Consiglio

del 17 novembre 2003

che proroga e modifica la decisione 2002/842/PESC concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista l'azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere(1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il 21 ottobre 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/842/PESC sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale, intesa ad attuare l'azione comune 2002/589/PESC, assegnando a tal fine 200000 EUR.

(2) Taluni obiettivi non hanno potuto essere conseguiti entro il 22 dicembre 2003, data di scadenza della decisione 2002/842/PESC, mentre altri obiettivi dovrebbero essere consolidati ed estesi dopo tale data.

(3) La Commissione dovrebbe garantire un'adeguata visibilità del contributo dell'Unione europea ai progetti anche con le misure adeguate adottate con il programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU).

(4) È opportuno di conseguenza prorogare e modificare la decisione 2002/842/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2002/842/PESC è modificata come segue:

1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. L'accordo di finanziamento che deve essere stipulato sancisce che il PSNU garantisca la visibilità del contributo dell'Unione europea al progetto, adeguato alla sua entità";

2) all'articolo 2, paragrafo 1, l'importo di riferimento finanziario di "200000 EUR" è sostituito da quello di "300000 EUR", che si...

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