2003/829/EC: Commission Decision of 25 November 2003 concerning national provisions on the use of azodyes notified by Germany under Article 95(4) of the EC Treaty (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 4356)

Published date27 November 2003
Subject Matteraproximación de las legislaciones,Mercado interior - Principios,medio ambiente
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 311, 27 de noviembre de 2003
EUR-Lex - 32003D0829 - IT 32003D0829

2003/829/CE: Decisione della Commissione, del 25 novembre 2003, relativa a disposizioni nazionali sull'uso di coloranti azoici notificate dalla Germania ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4356]

Gazzetta ufficiale n. L 311 del 27/11/2003 pag. 0046 - 0052


Decisione della Commissione

del 25 novembre 2003

relativa a disposizioni nazionali sull'uso di coloranti azoici notificate dalla Germania ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE

[notificata con il numero C(2003) 4356]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/829/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

(1) Con lettera della rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso l'Unione europea del 21 maggio 2003, il governo tedesco, riferendosi all'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE, notificava alla Commissione le disposizioni nazionali sull'uso dei coloranti azoici che ritiene necessario mantenere dopo l'approvazione della direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica per la diciannovesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici)(1).

1. La normativa comunitaria

1.1. Articolo 95, paragrafi 4 e 6, del trattato CE

(2) L'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE recita: "Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse."

(3) Secondo l'articolo 95, paragrafo 6 "la Commissione, entro sei mesi dalla notifica [...], approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno."

1.2. La direttiva 2002/61/CE

(4) La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi(2), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3), fissa norme che limitano la vendita e l'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Il suo articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che essa si applica a sostanze e preparati pericolosi elencati nell'allegato I.

(5) L'articolo 2 impone agli Stati membri di prendere tutte le opportune disposizioni affinché le sostanze e i preparati pericolosi elencati in allegato possano essere immessi sul mercato o usati alle condizioni ivi previste.

(6) La direttiva 76/769/CEE è stata più volte modificata, tra l'altro per aggiungere nuove sostanze e preparati pericolosi all'allegato I, introducendo con ciò i limiti alla loro vendita o uso ritenuti necessari per proteggere la salute umana o l'ambiente. Talvolta, viene anche limitata la commercializzazione o l'uso di prodotti trattati o contenenti tali sostanze e preparati.

(7) La direttiva 2002/61/CE, che ha nell'articolo 95 del trattato CE la sua base giuridica, ha inserito nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE un nuovo punto 43 sui coloranti azoici, fissando norme sulla vendita e sull'uso di tali sostanze.

(8) I considerando da 2 a 4 della direttiva richiamano i suoi precedenti, affermando che "i prodotti tessili e in cuoio contenenti taluni coloranti azoici possono rilasciare alcune arilammine potenzialmente cancerogene"(4), che "le restrizioni previste o già vigenti in alcuni Stati membri per quanto riguarda l'impiego di prodotti tessili e in cuoio tinti con coloranti azoici incidono sul completamento e sul funzionamento del mercato interno. Occorre dunque ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in questo settore e, di conseguenza, modificare l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio"(5) e che "il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEA), consultato dalla Commissione, ha confermato che il potenziale cancerogeno dei prodotti tessili e del cuoio tinti con alcuni coloranti azoici desta preoccupazione(6)".

(9) Perciò, come sostiene il considerando 5, "per proteggere la salute umana occorre proibire l'uso dei coloranti azoici pericolosi nonché la commercializzazione di alcuni prodotti tinti con tali sostanze".

(10) Ai sensi del punto 43.1, i coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice(7), in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo il metodo di calcolo elaborato conformemente all'articolo 2 bis della presente direttiva, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, ad esempio:

- abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,

- calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo,

- giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessili o cuoio,

- filati e tessuti destinati al consumatore finale.(8)

(11) Il punto 43.2 afferma che "inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute", e concede una deroga limitata nel tempo per articoli tessili prodotti con fibre riciclate, in precedenza colorate con coloranti azoici.

(12) Inoltre, il punto 43. 3 stabilisce che entro l'11 settembre 2005, la Commissione riveda le disposizioni in materia di coloranti azoici alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, ai sensi del considerando 9, secondo cui: "Le disposizioni relative a taluni coloranti azoici dovrebbero essere rivedute alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, in particolare per quanto riguarda la necessità di includere altre sostanze non contemplate dalla presente direttiva nonché altre ammine aromatiche. Gli eventuali rischi per i bambini dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione".

(13) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva recita: "Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 settembre 2003. Essi ne informano...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT