2004/156/EC: Commission Decision of 29 January 2004 establishing guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2004) 130)

Published date26 February 2004
Date of Signature29 October 2004
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 59, 26 February 2004
EUR-Lex - 32004D0156 - IT

2004/156/CE: Decisione della Commissione, del 29 gennaio 2004, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 130]

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 26/02/2004 pag. 0001 - 0074


Decisione della Commissione

del 29 gennaio 2004

che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 130]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/156/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio(1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La completezza, coerenza, trasparenza e accuratezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas serra, in conformità delle presenti linee guida, sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra istituito dalla direttiva 2003/87/CE.

(2) Le linee guida della presente decisione fissano criteri dettagliati per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra provenienti dalle attività elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE e specificati in relazione a tali attività. Le linee guida si basano sui principi di monitoraggio e comunicazione di cui all'allegato IV della direttiva medesima.

(3) L'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni effettuate dai gestori degli impianti siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V della direttiva medesima.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 8 della decisione 93/389/CEE del Consiglio(2).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, di cui all'articolo 14 della direttiva medesima, sono contenute negli allegati alla presente decisione.

Le linee guida si basano sui principi di cui all'allegato IV della direttiva in questione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2) GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31; decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1982/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Indice degli allegati

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO I

Linee guida generali

1. INTRODUZIONE

Il presente allegato contiene le linee guida generali riguardanti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE (in prosieguo: "la direttiva") e specificati in relazione a tali attività. Linee guida supplementari riguardanti le emissioni provenienti da attività specifiche sono contenute negli allegati da II a XI.

La Commissione riesaminerà questo allegato e gli allegati da II a XI entro il 31 dicembre 2006 tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli stessi e delle eventuali modifiche della direttiva 2003/87/CE, di modo che le disposizioni contenute negli allegati eventualmente modificati si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2008.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato e degli allegati da II a XI valgono le seguenti definizioni:

a) "attività", le attività elencate nell'allegato I della direttiva;

b) "specifico all'attività", che riguarda in modo specifico un'attività eseguita in un impianto specifico;

c) "lotto", una quantità di combustibile o materiale trasferita in un'unica spedizione o in continuo in un periodo di tempo specifico. Il lotto è sottoposto a campionamento rappresentativo e su di esso viene effettuata la caratterizzazione del contenuto medio di energia e del tenore medio di carbonio, nonché di altri aspetti di interesse della composizione chimica;

d) "biomassa", materiale organico non fossilizzato e biodegradabile avente origine da piante, animali e microrganismi. In tale definizione sono inclusi anche i prodotti, sottoprodotti, residui e rifiuti dell'agricoltura, della silvicoltura e dei settori collegati, nonché le frazioni organiche non fossilizzate e biodegradabili dei rifiuti industriali e urbani. La biomassa comprende anche gas e liquidi recuperati provenienti dalla decomposizione di materiale organico non fossilizzato e biodegradabile. Quando viene bruciata per produrre energia, la biomassa prende il nome di combustibile da biomassa;

e) "emissioni di combustione", le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante la reazione esotermica di un combustibile con l'ossigeno;

f) "autorità competente", l'autorità o le autorità competenti in materia di attuazione della presente decisione, designate conformemente all'articolo 18 della direttiva;

g) "emissioni", il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto, così come definite nella direttiva;

h) "gas a effetto serra", i gas elencati nell'allegato II della direttiva;

i) "autorizzazione a emettere gas a effetto serra" o "autorizzazione", l'autorizzazione di cui all'articolo 4 della direttiva, rilasciata a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva;

j) "impianto", un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I della direttiva e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento, così come definito nella direttiva;

k) "livello di certezza", la misura in cui il responsabile della verifica è convinto che nelle conclusioni della verifica sia stato dimostrato se le informazioni comunicate per un impianto nel suo complesso contengono o no inesattezze rilevanti;

l) "rilevanza", giudizio professionale del responsabile della verifica in merito al fatto che una singola omissione, dichiarazione inesatta o errore o un insieme di omissioni, dichiarazioni inesatte o errori nei dati presentati nella comunicazione relativa a un impianto siano tali da poter plausibilmente influenzare le decisioni degli utilizzatori previsti della comunicazione. Indicativamente, il responsabile della verifica classifica come rilevante un'inesattezza riguardante il totale delle emissioni se essa dà luogo a omissioni, dichiarazioni inesatte o errori complessivamente superiori al 5 per cento nel dato relativo alle emissioni totali;

m) "metodologia di monitoraggio", la metodologia usata per la determinazione delle emissioni, compresa la scelta tra calcolo e misura e la scelta dei livelli;

n) "gestore", la persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico dominante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo, così come definito nella direttiva;

o) "emissioni di processo", emissioni di gas a effetto serra diverse dalle "emissioni di combustione", risultanti da reazioni volute e non volute tra sostanze o dalla loro trasformazione, comprese la riduzione chimica o elettrolitica di minerali metallici, la decomposizione termica di sostanze e la formazione di sostanze da utilizzare come prodotti o come cariche;

p) "periodo di riferimento", il periodo, coincidente con un anno civile, per il quale le emissioni devono essere monitorate e comunicate conformemente a quanto stabilito nell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva;

q) "fonte", un punto o processo individualmente identificabile dell'impianto, da cui vengono emessi gas a effetto serra;

r) "livello", una metodologia specifica per la determinazione dei dati relativi all'attività, dei fattori di emissione e dei fattori di ossidazione o di conversione. Più livelli formano una gerarchia di metodologie entro cui effettuare una scelta secondo quanto stabilito nelle presenti linee guida;

s) "responsabile della verifica", un organismo di verifica competente, indipendente e accreditato incaricato di svolgere la verifica e di presentare un rapporto sulle risultanze della stessa, secondo i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro conformemente all'allegato V della direttiva.

3. PRINCIPI DI MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE

Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva si fondano sui principi seguenti, diretti a garantirne l'accuratezza e la verificabilità.

Completezza. Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni relative a un impianto riguardano tutte le emissioni di processo e di combustione provenienti da tutte le fonti appartenenti ad attività elencate nell'allegato I della direttiva, e tutti i gas a effetto serra specificati in relazione a tali attività.

Comparabilità. Le emissioni sottoposte a monitoraggio e comunicazione sono tali da poter essere comparate nel tempo usando le stesse metodologie di monitoraggio e gli stessi insiemi di dati. Le metodologie di monitoraggio possono essere modificate conformemente alle disposizioni contenute nelle presenti linee guida se tale modificazione migliora l'accuratezza dei dati comunicati. La modificazione delle metodologie di monitoraggio è condizionata all'approvazione dell'autorità competente ed è documentata in modo completo.

Trasparenza. I dati relativi al...

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