2004/18/EC: Commission Decision of 23 December 2003 amending Decision 2003/749/EC on a first financial contribution from the Community towards the eligible costs of the eradication of avian influenza in Belgium in 2003 (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 5010)

Published date09 January 2004
Date of Signature19 March 2004
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 5, 09 January 2004
EUR-Lex - 32004D0018 - IT 32004D0018

2004/18/CE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica la decisione 2003/749/CE su un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria nel Belgio nel 2003 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 5010]

Gazzetta ufficiale n. L 005 del 09/01/2004 pag. 0081 - 0083


Decisione della Commissione

del 23 dicembre 2003

che modifica la decisione 2003/749/CE su un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria nel Belgio nel 2003

[notificata con il numero C(2003) 5010]

(I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/18/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Dal marzo 2003 sono state adottate misure protettive per prevenire la diffusione dell'influenza aviaria in Belgio mediante la decisione 2003/289/CE della Commissione, del 27 marzo 2003, recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Belgio(2).

(2) Conformemente alla decisione 2003/289/CE, il Belgio dispone lo svuotamento sanitario preventivo delle aziende avicole a rischio e la soppressione di altri pollame e volatili ritenuti a rischio nelle zone soggette a restrizioni e in alcune zone delimitate prestabilite.

(3) Il Belgio adotta le misure cautelative necessarie per evitare la diffusione dell'influenza aviaria.

(4) L'influenza aviaria rappresenta un grave pericolo per gli stock comunitari. Di conseguenza, per eradicare la malattia e impedirne la diffusione, la Comunità dovrebbe contribuire alle spese ammissibili sostenute dal Belgio. È dunque opportuno concedere un contributo finanziario comunitario al Belgio, ai sensi della decisione 90/424/CEE, per coprire i costi relativi alle misure cautelative adottate nel corso del 2003.

(5) La decisione 2003/749/CE della Commissione, del 10 ottobre 2003, relativa a un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili sostenuti ai fini dell'eradicazione dell'influenza aviaria nel Belgio nel...

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