2004/210/EC: Commission Decision of 3 March 2004 setting up Scientific Committees in the field of consumer safety, public health and the environment (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 03 March 2004 |
End of Effective Date | 04 August 2008 |
Celex Number | 32004D0210 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/2004/210/oj |
Published date | 04 March 2004 |
Date | 03 March 2004 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 66, 04 March 2004 |
2004/210/CE: Decisione della Commissione, del 3 marzo 2004, che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 066 del 04/03/2004 pag. 0045 - 0050
Decisione della Commissione
del 3 marzo 2004
che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/210/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 152 e 153,
considerando quanto segue:
(1) I comitati scientifici sono stati istituiti con la decisione 97/404/CE della Commissione, del 10 giugno 1997, che istituisce un comitato scientifico direttivo(1) e con la decisione 97/579/CE della Commissione, del 23 luglio 1997, che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari(2).
(2) Le responsabilità del comitato scientifico direttivo (CSD) in relazione alla consulenza scientifica in tema di encefalopatia spongiforme bovina e di encefalopatia spongiforme trasmissibile sono state trasferite all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), istituita con il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(3).
(3) Sono state trasferite all'AESA anche le responsabilità di cinque degli otto comitati scientifici istituiti con la decisione 97/579/CE, in particolare le responsabilità del comitato scientifico dell'alimentazione umana, del comitato scientifico dell'alimentazione animale, del comitato scientifico della salute e del benessere degli animali, del comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica e del comitato scientifico delle piante.
(4) I mandati dei membri dei tre rimanenti comitati scientifici istituiti con la decisione 97/579/CE della Commissione, vale a dire il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori, il comitato scientifico dei medicinali e dei dispositivi medici e il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, hanno avuto termine. I membri di detti comitati restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al rinnovo del loro mandato.
(5) Occorre pertanto sostituire la decisione 97/404/CE della Commissione e la decisione 97/579/CE della Commissione ed abrogare tali atti.
(6) Pareri scientifici adeguati e tempestivi sono fondamentali ai fini delle proposte, delle decisioni e della politica della Commissione in tema di sicurezza dei consumatori, di sanità pubblica e di ambiente.
(7) I pareri formulati dai comitati scientifici su questioni relative alla sicurezza dei consumatori, alla sanità pubblica e all'ambiente devono basarsi sui principi di eccellenza, indipendenza e imparzialità, e trasparenza, quali sviluppati nella comunicazione della Commissione sulla raccolta e l'utilizzazione dei pareri degli esperti da parte della Commissione: principi ed orientamenti - "Una migliore base di conoscenze per delle politiche migliori"(4).
(8) È fondamentale che i comitati scientifici utilizzino nel modo migliore le competenze di esperti esterni presenti nell'UE e al di fuori dei suoi confini, se necessario per una questione specifica.
(9) È tempo di riorganizzare la struttura consultiva del comitato scientifico alla luce delle esperienze operative acquisite, dell'istituzione dell'AESA e delle future esigenze di pareri scientifici indipendenti da parte della Commissione. Tale struttura deve possedere la flessibilità necessaria per consigliare la Commissione riguardo a questioni appartenenti a settori di competenza consolidati nonché riguardo a rischi sanitari emergenti e recentemente identificati e a questioni che esulano dalle competenze di altri organismi comunitari di valutazione dei rischi.
(10) La necessità di pareri scientifici indipendenti in ambiti di responsabilità comunitaria nuovi e consolidati di competenza del comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori e del comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente è destinata probabilmente a crescere.
(11) Il numero di richieste di pareri scientifici del comitato scientifico dei medicinali e dei dispositivi medici è troppo esiguo per giustificare il suo sussistere come comitato distinto. Considerata la potenziale importanza di questo ambito e segnatamente dei dispositivi medici, occorre tuttavia mantenere la capacità di fornire pareri scientifici grazie ad un comitato scientifico appropriato.
(12) Al fine di rafforzare la loro coerenza scientifica, le sinergie e un approccio multidisciplinare e di minimizzare, nel contempo, la sovrapposizione di responsabilità, occorre ridefinire i settori di competenza dei comitati scientifici e garantire un coordinamento sistematico e strutturato.
(13) È importante che la Commissione adotti un approccio proattivo riguardo alla valutazione tempestiva di rischi emergenti e di altri rischi recentemente identificati,
DECIDE:
Articolo 1
Struttura consultiva e settori di competenza dei comitati scientifici
1. Sono istituiti i seguenti comitati scientifici:
a) il comitato scientifico dei prodotti di consumo (nel seguito "CSPC");
b) il comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (nel seguito "CSRSA");
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