2005/15/EC: Commission Decision of 7 January 2005 on the detailed rules for the application of the procedure provided for in Article 30 of Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors (notified under document C(2004) 5769)Text with EEA relevance

Published date14 October 2005
Date of Signature08 February 2005
Subject Matterpublic procurement in the European Union,Approximation of laws,Public procurement in the European Union,Approximation of laws
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 161, 23 de junio de 2005
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11.1.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 7/7

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2005

relativa alle modalità d’applicazione della procedura di cui all’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure d’appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

[notificata con il numero C(2004) 5769]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/15/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire la sicurezza giuridica, occorre prevedere la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riguardante l’avvio di una procedura ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE, la proroga dei termini di cui dispone la Commissione nonché l’applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, a seguito della scadenza del termine. Occorre inoltre prevedere le informazioni da fornire in tali avvisi.
(2) Tenuto conto dei termini vincolanti previsti per lo svolgimento della procedura ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE, occorre prevedere che le richieste relative all’applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, contengano le informazioni necessarie e pertinenti per l’esame delle stesse. A tal fine, è opportuno elaborare un elenco delle informazioni da includere in tali richieste nonché altre relative modalità pratiche. L’esame delle condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, va effettuato esclusivamente ai sensi della direttiva 2004/17/CE e non deve influire sull’applicazione delle norme di concorrenza.
(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le richieste relative all’applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE devono quanto meno contenere le informazioni di cui all’allegato I della presente decisione.

2. Ove un’autorità indipendente, competente per l’attività interessata, abbia adottato una posizione motivata su aspetti pertinenti ai fini dell’articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/17/CE, tale posizione deve accompagnare le richieste.

3. Le richieste e le posizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 vanno trasmesse per via elettronica al seguente indirizzo e-mail:

Markt-C3@cec.eu.int

Qualora non fosse possibile trasmettere per via elettronica, le richieste e le posizioni vanno inviate in triplice copia al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Mercato interno e Servizi
Direzione Politica degli appalti pubblici
B-1049 Bruxelles

Articolo 2

1. Una volta ricevuta una richiesta concernente l’applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui all’allegato II, parte A o B, della presente decisione a seconda dell’origine della richiesta.

2. Nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 6, primo comma, seconda e terza frase, della direttiva 2004/17/CE, se il termine di cui dispone la Commissione per l’adozione di una decisione concernente una richiesta è prorogato, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui all’allegato III, parte A o B, della presente decisione, in base all’origine della richiesta.

3. L’applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, secondo o terzo comma, ovvero a norma dell’articolo 30, paragrafo 5, quarto comma, della stessa direttiva forma oggetto di un avviso pubblicato dalla Commissione contenente le informazioni di cui all’allegato IV, parte A o B, della presente decisione, a seconda dell’origine della richiesta.

4. Gli avvisi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2005.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17).


ALLEGATO I

Informazioni da fornire nelle richieste relative all’applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE

1. Sezione 1 — Identità e qualifica del richiedente

L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE prevede che le domande relative all’applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, siano effettuate dagli Stati membri o, qualora la legislazione dello Stato membro interessato lo preveda, dagli enti aggiudicatori. A seconda dei casi, il termine «richiedente» può quindi riguardare sia lo Stato membro sia gli enti aggiudicatori. Esso è utilizzato unicamente per semplificare il testo.

1.1. Nome e indirizzo completo del richiedente

Qualora imprese collegate (1) al richiedente indicato esercitassero l’attività interessata dalla presente domanda, il termine «richiedente» designerà tanto l’entità di cui al punto 1.1 quanto le imprese collegate interessate. Nelle sezioni 5 e 6 seguenti sarà opportuno quindi fornire le informazioni richieste per il «richiedente» così come definito.

1.2. Statuto del richiedente: amministrazione aggiudicatrice (2), impresa pubblica (3) o impresa privata?

1.3. Per le amministrazioni aggiudicatrici: indicare se la domanda viene fatta a nome e per conto dello Stato membro.

In caso affermativo, si prega di fornire le informazioni previste ai singoli punti delle sezioni 2-6. Per quanto riguarda in particolare le sezioni 5 e 6, per ogni punto di tali sezioni si prega di fornire le informazioni richieste per ciascuno degli enti che esercitano l’attività contemplata dalla presente domanda. Peraltro, qualora il loro numero sia rilevante, le informazioni possono limitarsi ai soli enti che detengono almeno il 10 % del mercato geografico considerato (4). Ove siano simili o identiche per più di un ente, le informazioni possono essere raggruppate, previa precisazione.

1.4. Per gli enti aggiudicatori [amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche e imprese private che esercitano una delle attività di cui alla direttiva 2004/17/CE (5)]: si prega di indicare la disposizione del diritto nazionale che prevede per gli enti aggiudicatori la possibilità di fare domanda ai sensi dell’articolo 30.

2. Sezione 2 — Descrizione dell’attività contemplata dalla presente domanda

2.1. Si prega di descrivere l’attività alla quale, a vostro parere, si applicano le condizioni dell’articolo 30, paragrafo 1 (6).

2.2. Se diversa dall’insieme del territorio nazionale, indicare l’area nella quale l’attività che forma oggetto della presente domanda viene esercitata. Si prega di indicare unicamente l’area nella quale, a vostro parere, sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1.

3. Sezione 3 — Mercato interessato

Il mercato interessato comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, a motivo delle loro caratteristiche, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati (7).

Per definire il mercato dei prodotti in questione, sono in genere considerati importanti e valutati nell’analisi i seguenti fattori (8):

il grado di somiglianza fisica tra i prodotti e/o servizi in questione,
qualsiasi differenza nell’utilizzazione finale fatta dei prodotti,
gli scarti di prezzo tra due prodotti,
il costo derivante dal passaggio da un prodotto a un altro, ove si tratti di due prodotti potenzialmente in concorrenza,
le preferenze consolidate o radicate dei consumatori per un tipo o una categoria di prodotto,
le classificazioni dei prodotti (nomenclature delle associazioni professionali, ecc.).

Il mercato geografico in questione corrisponde al territorio sul quale gli enti interessati contribuiscono all’offerta di prodotti e di servizi, che presenta condizioni concorrenziali sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori limitrofi dal fatto, in particolare, che le condizioni concorrenziali sono in esso notevolmente diverse.

Tra i fattori da considerare per definire il mercato geografico interessato si possono citare (8):

la natura e le caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati,
l’esistenza di barriere all’entrata,
le preferenze dei consumatori,
le differenze rilevanti delle quote di mercato oppure gli scarti di prezzo notevoli nei territori limitrofi,
i costi di trasporto.

3.1. Tenuto conto delle considerazioni precedenti, si prega di spiegare la definizione del mercato o dei mercati di prodotti interessati sulla quale, a vostro parere, la Commissione deve basare la sua analisi.

Nella risposta, si prega di motivare le stime o le conclusioni espresse e spiegare in che modo si sono presi in considerazione i fattori in precedenza elencati. In particolare, si prega di indicare i prodotti o servizi specifici direttamente o indirettamente interessati della presente domanda e di identificare le categorie di prodotti considerate sostituibili in base alla vostra definizione di mercato.

Nei quesiti seguenti questa/e definizione/i è/sono designate/i con l’espressione «il/i mercato/i geografico/i interessato/i».

3.2. Si prega di spiegare la definizione data al/ai mercato/i geografico/i interessato/i sulla...

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