2005/216/EC: Commission Decision of 9 March 2005 amending Decision 2003/828/EC as regards exemptions from the exit ban for domestic movements of animals (notified under document number C(2005) 544) (Text with EEA relevance)
Published date | 16 March 2005 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 69, 16 March 2005 |
16.3.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 69/39 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2005
che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda le deroghe al divieto di uscita per i movimenti interni di animali
[notificata con il numero C(2005) 544]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/216/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) | La decisione 2003/828/CE della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini (2), è stata adottata alla luce della situazione esistente nelle regioni della Comunità colpite da tale malattia. Tale decisione delimita zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche e stabilisce le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita, previsto dalla direttiva 2000/75/CE per taluni movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni, in uscita da tali zone o in transito nelle stesse. |
(2) | In alcune parti delle regioni comunitarie colpite da febbre catarrale degli ovini, le condizioni invernali hanno determinato una cessazione dell’attività del vettore e dunque della circolazione del virus della malattia. |
(3) | È quindi opportuno stabilire norme che prevedano deroghe al divieto di uscita per gli animali nelle parti interessate delle zone soggette a restrizioni durante i periodi in cui è provata l’assenza di circolazione virale o di vettori. |
(4) | Quando, a partire dalla cessazione dell’attività del vettore, è trascorso un periodo più lungo del periodo di sieroconversione, gli animali sieronegativi possono essere trasferiti con un livello di rischio accettabile dalle zone soggette a restrizioni, poiché non possono essere o divenire infetti. Gli animali sieropositivi ma virologicamente negativi (PCR negativi) possono essere anch’essi trasferiti, poiché non sono e non possono divenire viremici. |
(5) | Gli animali nati successivamente alla cessazione |
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