2005/216/EC: Commission Decision of 9 March 2005 amending Decision 2003/828/EC as regards exemptions from the exit ban for domestic movements of animals (notified under document number C(2005) 544) (Text with EEA relevance)

Published date16 March 2005
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 69, 16 March 2005
L_2005069IT.01003901.xml
16.3.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69/39

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2005

che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda le deroghe al divieto di uscita per i movimenti interni di animali

[notificata con il numero C(2005) 544]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/216/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/828/CE della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini (2), è stata adottata alla luce della situazione esistente nelle regioni della Comunità colpite da tale malattia. Tale decisione delimita zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche e stabilisce le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita, previsto dalla direttiva 2000/75/CE per taluni movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni, in uscita da tali zone o in transito nelle stesse.
(2) In alcune parti delle regioni comunitarie colpite da febbre catarrale degli ovini, le condizioni invernali hanno determinato una cessazione dell’attività del vettore e dunque della circolazione del virus della malattia.
(3) È quindi opportuno stabilire norme che prevedano deroghe al divieto di uscita per gli animali nelle parti interessate delle zone soggette a restrizioni durante i periodi in cui è provata l’assenza di circolazione virale o di vettori.
(4) Quando, a partire dalla cessazione dell’attività del vettore, è trascorso un periodo più lungo del periodo di sieroconversione, gli animali sieronegativi possono essere trasferiti con un livello di rischio accettabile dalle zone soggette a restrizioni, poiché non possono essere o divenire infetti. Gli animali sieropositivi ma virologicamente negativi (PCR negativi) possono essere anch’essi trasferiti, poiché non sono e non possono divenire viremici.
(5) Gli animali nati successivamente alla cessazione
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