2005/267/EC: Council Decision of 16 March 2005 establishing a secure web-based Information and Coordination Network for Member States’ Migration Management Services

Published date13 June 2006
Subject MatterJustice and home affairs,Immigration and asylum policy
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1.4.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 83/48

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 2005

relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri

(2005/267/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Il piano globale del Consiglio per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani, del 28 febbraio 2002, che si basa sulla comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2001, al Parlamento europeo e al Consiglio su una politica comune in materia di immigrazione illegale, ha richiesto lo sviluppo di un sito intranet sicuro accessibile sul web da impiegare per uno scambio di informazioni rapido e sicuro tra gli Stati membri concernente i flussi migratori irregolari o illegali ed altri fenomeni analoghi.
(2) Lo sviluppo e la gestione della rete dovrebbero essere affidati alla Commissione.
(3) L'accesso al sito intranet accessibile sul web dovrebbe essere limitato ad utenti autorizzati conformemente ai termini, alle procedure e alle misure di sicurezza stabiliti.
(4) Poiché gli scopi della presente decisione, vale a dire uno scambio di informazioni rapido e sicuro tra gli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa degli effetti dell'intervento prospettato, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(5) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto principi generali del diritto comunitario.
(6) Nel contesto relativo al sito intranet accessibile sul web dovrebbero essere presi in considerazione la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (2), e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).
(7) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).
(8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, eccetto per l'istituzione di uno scambio di informazioni sui problemi connessi con il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi diversi da quelli che non soddisfano, o che non soddisfano più, le condizioni per un soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno Stato membro in virtù delle disposizioni dell'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del succitato protocollo, decide, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(9) Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, eccetto per l'istituzione di uno scambio di informazioni sui problemi connessi con il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi diversi da quelli che non soddisfano, o che non soddisfano più, le condizioni per un soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno Stato membro in virtù delle disposizioni dell'acquis di Schengen, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia il 18 maggio 1999 sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punti A, B, C e E della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo (6).
(10) Per quanto riguarda la Svizzera, eccetto per l'istituzione di uno scambio di informazioni sui problemi connessi con il
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