2005/33/EC: Commission Decision of 14 January 2005 amending Decision 2001/556/EC as regards the inclusion of establishments in India in provisional lists of third country establishments from which Member States are authorised to import gelatine intended for human consumption (notified under document number C(2004) 4543)Text with EEA relevance

Published date02 December 2008
Date of Signature11 March 2005
Subject MatterVeterinary legislation,Consumer protection,External relations
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 198, 28 de julio de 2005
L_2005016IT.01005901.xml
20.1.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 16/59

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2005

recante modifica della decisione 2001/556/CE relativa all’inserimento degli stabilimenti in India negli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gelatine destinate al consumo umano

[notificata con il numero C(2004) 4543]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/33/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2001/556/CE, dell’11 luglio 2001, relativa ad elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di gelatine destinate al consumo umano (2), stabilisce gli elenchi provvisori degli stabilimenti in paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gelatine destinate al consumo umano.
(2) L’India ha fornito un elenco di stabilimenti che producono gelatina destinata al consumo umano di cui le autorità responsabili certificano la conformità con la normativa comunitaria.
(3) Tali stabilimenti vanno pertanto inseriti negli elenchi fissati dalla decisione 2001/556/CE.
(4) Dal momento che non è stata effettuata a tutt’oggi nessuna ispezione in loco degli stabilimenti interessati, è necessario che le importazioni in provenienza da tali stabilimenti non possano avvalersi di controlli materiali ridotti in conformità con la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3).
(5) La decisione 2001/556/CE va quindi modificata di conseguenza.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

...

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