2005/738/EC: Commission Decision of 14 September 2005 on the clearance of the accounts of certain paying agencies in Belgium, Germany, Spain, France, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Sweden and the United Kingdom concerning expenditure financed by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF), Guarantee Section, for the 2003 financial year (notified under document number C(2005) 3442)

Published date21 October 2005
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Financial provisions,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 276, 21 October 2005
L_2005276IT.01005801.xml
21.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 276/58

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2005

relativa alla liquidazione dei conti di taluni organismi pagatori in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Regno Unito per le spese dell’esercizio finanziario 2003 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia»

[notificata con il numero C(2005) 3442]

(i testi in lingua spagnola, tedesca, inglese, francese, olandese, portoghese e svedese sono i soli facenti fede)

(2005/738/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2004/451/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2003 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (2), ha liquidato i conti di tutti gli organismi pagatori tranne quelli degli organismi pagatori belgi «ALT», «ALP» e «BIRB», degli organismi pagatori tedeschi «Baden Württemberg», «Bayern StMELF», «Bayern-Umwelt», «Berlin», «Hamburg» e «Niedersachsen», dell’organismo pagatore spagnolo «Navarra», degli organismi pagatori francesi «CNASEA», «FIRS», «OFIVAL», «ONIC», «ONIFLHOR», «ONIOL», «ONIVINS» e «SDE», dell’organismo pagatore lussemburghese «ministère de l’agriculture», degli organismi pagatori olandesi «HPA» e «Laser», dell’organismo pagatore portoghese «INGA», dell’organismo pagatore svedese «Swedish Board of Agriculture» e degli organismi pagatori del Regno Unito «CCW», «DARD», «FC», «NAW», «RPA» e «SEERAD».
(2) Successivamente all’invio di nuove informazioni dal Belgio, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dal Portogallo, dalla Svezia e dal Regno Unito, e in seguito a controlli supplementari, la Commissione è ora in grado di prendere una decisione sulla veridicità, la completezza e l'esattezza dei conti trasmessi dagli organismi pagatori belgi «ALT», «ALP» e «BIRB», dagli organismi pagatori tedeschi «Baden Württemberg», «Bayern StMELF», «Berlin», «Hamburg» e «Niedersachsen», dall’organismo pagatore spagnolo «Navarra», dagli organismi pagatori francesi «CNASEA», «FIRS», «OFIVAL», «ONIC», «ONIFLHOR», «ONIOL», «ONIVINS» e «SDE», dall’organismo pagatore lussemburghese «ministère de l’agriculture», dagli organismi pagatori olandesi «HPA» e «Laser», dall’organismo pagatore portoghese «INGA», dall’organismo pagatore svedese «Swedish Board of Agriculture» e dagli organismi pagatori del regno Unito «CCW», «FC», «RPA» e «SEERAD».
(3) Nel liquidare i conti degli organismi pagatori belgi, tedeschi, spagnoli, francesi, lussemburghesi, olandesi, portoghesi, svedesi e britannici, la Commissione deve tener conto degli importi già trattenuti dal Belgio, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dal Portogallo, dalla Svezia e dal Regno Unito sulla base della decisione 2004/451/CE.
(4) A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999, la presente decisione non pregiudica decisioni successive della Commissione che escludono dal finanziamento comunitario le spese non effettuate conformemente alla
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