2006/213/EC: Commission Decision of 6 March 2006 establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards wood flooring and solid wood panelling and cladding (notified under document number C(2006) 655) (Text with EEA relevance)
Published date | 08 May 2007 |
Subject Matter | Technical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles |
16.3.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 79/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 marzo 2006
che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio
[notificata con il numero C(2006) 655]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/213/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 89/106/CEE stabilisce che, per tener conto dei diversi livelli di protezione per le opere di costruzione esistenti sul piano nazionale, regionale o locale, ciascun requisito essenziale può dar luogo alla fissazione di classi di prestazione nei documenti interpretativi. Detti documenti sono stati pubblicati nella comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE (2). |
(2) | Con riguardo al requisito essenziale della sicurezza in caso di incendio, il documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate che contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio negli Stati membri. |
(3) | Una delle misure indicate nel documento interpretativo n. 2 è la limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo in un'area determinata grazie alla riduzione del potenziale contributo dei prodotti da costruzione al pieno sviluppo di un incendio. |
(4) | Tale riduzione può essere espressa solo in termini di diversi livelli di reazione al fuoco dei prodotti nelle loro condizioni di uso finale. |
(5) | Mediante una soluzione armonizzata, un sistema di classi è stato adottato dalla decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione (3). |
(6) | Nel caso di pavimenti in legno e rivestimenti e pannelli in legno massiccio è necessario ricorrere alla classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE. |
(7) | La reazione agli incendi di molti prodotti e/o materiali da costruzione inclusi nella classificazione della decisione 2000/147/CE è solidamente comprovata e ben nota alle autorità responsabili in materia di norme antincendio degli Stati membri e non è quindi necessario effettuare prove su queste particolari caratteristiche. |
(8) | Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I prodotti e/o materiali da costruzione che rispondono a tutte le prescrizioni relative alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove ulteriori figurano nell'allegato.
Articolo 2
Le specifiche classi da applicare ai vari prodotti o materiali da costruzione, secondo la classificazione di reazione al fuoco adottata con la decisione 2000/147/CE, figurano nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
Se del caso, i prodotti sono considerati in relazione alle condizioni della loro utilizzazione finale.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.
(3) GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14. Decisione modificata dalla decisione 2003/632/CE (GU L 220 del 3.9.2003, pag. 5).
ALLEGATO
Le seguenti tabelle elencano i prodotti e/o materiali da costruzione che soddisfano tutte le prescrizioni relative alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove.
Tabella 1
CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER LE PAVIMENTAZIONI IN LEGNO
Materiali (1), (7) | Descrizione del prodotto (4) | Densità media minima (5) (kg/m3) | Spessore totale minimo (mm) | Condizione di uso finale | Classe (3) di pavimentazione |
Pavimenti e parquet in legno | Pavimenti in quercia o faggio massiccio con verniciatura | Faggio: 680 Quercia: 650 | 8 | Incollati al sottostrato (6) | Cfl - s1 |
Pavimenti in quercia, faggio o abete rosso massiccio con verniciatura | Faggio: 680 Quercia: 650 Abete rosso: 450 | 20 | Con o senza intercapedine d’aria sottostante | ||
Pavimenti in legno massiccio con verniciatura, non specificati sopra | 390 | 8 | Senza intercapedine d’aria sottostante | Dfl - s1 | |
20 | Con o senza intercapedine d’aria sottostante | ||||
Parquet in legno | Parquet |
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