2006/273/EC: Commission Decision of 6 April 2006 amending Decision 2005/393/EC as regards the restricted zones in relation to bluetongue in Spain (notified under document number C(2006) 1262) (Text with EEA relevance)

Published date08 May 2007
Subject MatterVeterinary legislation
L_2006099IT.01003501.xml
7.4.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 99/35

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2006

che modifica la decisione 2005/393/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Spagna

[notificata con il numero C(2006) 1262]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/273/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/75/CE stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini nella Comunità, compresa la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza e il divieto di uscita degli animali dalle zone.
(2) La decisione della Commissione 2005/393/CE, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili al movimento da o attraverso tali zone (2), stabilisce la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.
(3) La Spagna ha informato la Commissione di non aver rilevato alcun virus nelle isole Baleari per più di due anni.
(4) Di conseguenza tale zona geografica dovrebbe essere considerata esente da febbre catarrale degli ovini e, sulla base della richiesta debitamente giustificata presentata dalla Spagna, cancellata dalle zone elencate come soggette a restrizioni.
(5) La decisione 2005/393/CE va quindi modificata di conseguenza.
(6) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato I della decisione 2005/393/CE, nella parte relativa alla zona C, la dicitura

«Spagna

Isole Baleari (in cui il sierotipo 16 è assente)»

è cancellata.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT