2006/416/EC: Commission Decision of 14 June 2006 concerning certain transitional measures in relation to highly pathogenic avian influenza in poultry or other captive birds in the Community (notified under document number C(2006) 2402) (Text with EEA relevance)

Published date16 June 2006
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 164, 16 June 2006
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16.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 164/61

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2006

recante alcune misure transitorie relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o in altri volatili in cattività nella Comunità

[notificata con il numero C(2006) 2402]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/416/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (1), in particolare l'articolo 66, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'influenza aviaria è una grave malattia del pollame e di altri volatili estremamente contagiosa, causata da vari tipi di virus appartenenti alla famiglia virale molto numerosa denominata Influenzaviridae. I virus dell'influenza aviaria possono anche infettare i mammiferi, compreso l'uomo, di solito a seguito di un contatto diretto con volatili infetti. Dalle conoscenze attuali si trae l'indicazione che i rischi per la salute derivanti dai virus dell'influenza aviaria cosiddetti a bassa patogenicità (LPAI) sono inferiori rispetto ai rischi derivanti dai virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), che sono il prodotto di una mutazione di alcuni virus LPAI.
(2) Misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria provocata dai virus HPAI sono state introdotte dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (2), per proteggere la salute degli animali e contribuire allo sviluppo del settore avicolo.
(3) Si è proceduto a una profonda revisione delle misure di cui alla direttiva 92/40/CEE in seguito alle recenti acquisizioni scientifiche sui rischi che l'influenza aviaria comporta per la salute pubblica e degli animali, allo sviluppo di nuovi esami di laboratorio e di nuovi vaccini e sulla base degli insegnamenti ricavati nell'affrontare focolai della malattia scoppiati di recente nella Comunità e in paesi terzi. A seguito di questa revisione la direttiva 92/40/CEE è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2005/94/CE. Quest'ultima prevede che gli Stati membri ne recepiscano le disposizioni nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 1o luglio 2007.
(4) Vista l'attuale situazione mondiale relativa all'influenza aviaria, in attesa del recepimento della direttiva 2005/94/CE da parte degli Stati membri è necessario istituire misure transitorie da applicare alle aziende nelle quali si abbia il sospetto o la conferma di focolai di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività, provocata da virus HPAI.
(5) Le misure transitorie di cui alla presente decisione dovrebbero consentire agli Stati membri di adottare misure di controllo della malattia proporzionate e flessibili, in modo da tener conto del diverso grado di rischio associato ai vari ceppi virali, delle probabili ricadute economiche e sociali dei provvedimenti adottati sul settore agricolo e sugli altri settori interessati e garantire nel contempo la massima adeguatezza delle misure adottate in rapporto a ciascuna manifestazione dell'infezione.
(6) Ai fini della coerenza e della chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno che le misure transitorie previste dalla presente decisione tengano conto delle misure di lotta contro la malattie contemplate dalla direttiva 2005/94/CE e che alla presente decisione si applichino le definizioni di cui alla direttiva medesima.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente decisione istituisce alcune misure transitorie da applicare in uno Stato membro in cui si abbia il sospetto o la conferma di focolai di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività, provocata da virus aviari ad alta patogenicità (HPAI).

2. Fatte salve le misure da applicare nelle aziende e nelle zone di protezione e sorveglianza conformemente alla direttiva 92/40/CEE, le misure di cui alla presente decisione vengono applicate dagli Stati membri che non abbiano pienamente recepito le disposizioni della direttiva 2005/94/CE oggetto della presente decisione.

Articolo 2

Notifica

1. Gli Stati membri provvedono affinché la sospetta presenza e la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità siano obbligatoriamente e immediatamente notificate all'autorità competente.

2. Gli Stati membri notificano i risultati della sorveglianza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità condotta sui mammiferi e comunicano immediatamente alla Commissione eventuali risultati positivi rilevati a seguito di tale sorveglianza.

Articolo 3

Misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai

1. In presenza di un sospetto focolaio l'autorità competente avvia immediatamente un'indagine volta a confermare o escludere la presenza dell'influenza aviaria e sottopone l'azienda a sorveglianza ufficiale.

L'autorità competente garantisce altresì il rispetto delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. L'autorità competente garantisce l'applicazione nell'azienda delle misure di seguito elencate:

a) si procede al censimento del pollame, degli altri volatili in cattività e di tutti i mammiferi di specie domestiche o eventualmente alla stima del numero di capi per tipo di pollame o specie di altri volatili in cattività;
b) viene compilato un elenco, distinto per categoria di appartenenza, del numero approssimativo dei capi di pollame, di altri volatili in cattività e di tutti i mammiferi di specie domestiche già malati, morti o sospetti infetti nell'azienda. L'elenco, aggiornato quotidianamente per la durata del sospetto focolaio onde tener conto delle schiuse, delle nascite e dei decessi, viene presentato all'autorità competente che ne faccia richiesta;
c) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
d) non sono consentiti l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o di altri volatili in cattività;
e) non possono uscire dall'azienda senza autorizzazione dell'autorità competente, nel rispetto di appropriate misure di biosicurezza intese a ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria, carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, carni di pollame comprese le frattaglie («carni di pollame»), mangimi per pollame («mangime»), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività («concime»), liquami, strame usato o qualsiasi cosa suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria;
f) è vietata l'uscita dall'azienda di uova;
g) la circolazione, in entrata e in uscita dall'azienda, di persone, di mammiferi delle specie domestiche, di veicoli e di attrezzature è assoggettata alle condizioni imposte dall'autorità competente e all'autorizzazione della medesima;
h) sono predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

3. L'autorità competente assicura l'esecuzione di un'indagine epidemiologica.

4. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, l'autorità competente può prevedere la presentazione di campioni in altri casi. In questi casi l'autorità competente può procedere senza adottare in tutto o in parte le misure di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Deroghe ad alcune delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai

1. In base a una valutazione del rischio e tenuto conto delle precauzioni adottate e della destinazione dei volatili e dei prodotti da movimentare, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da c) a e).

2. L'autorità competente può concedere deroghe anche alle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h) per altri volatili tenuti in cattività in aziende non commerciali.

3. Con riferimento all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), l'autorità competente può autorizzare l'invio delle uova:

a) direttamente a uno stabilimento per la produzione di ovoprodotti secondo quanto previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per la loro manipolazione e il loro trattamento conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); l'autorizzazione eventualmente concessa dall'autorità competente è subordinata alle condizioni stabilite nell'allegato III della direttiva 2005/94/CE; oppure
b) alla distruzione.

Articolo 5

Durata delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai

Le misure da applicare, secondo quanto contemplato dall'articolo 3, nelle aziende in cui si sospettano focolai continuano ad essere applicate finché l'autorità competente non abbia accertato che il sospetto di influenza aviaria nell'azienda è infondato.

Articolo 6

Misure aggiuntive fondate su un'indagine epidemiologica

1. Sulla base dei risultati preliminari di un'indagine epidemiologica l'autorità competente può...

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