2006/464/EC: Commission Decision of 27 June 2006 on provisional emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (notified under document number C(2006) 2881)

Published date08 May 2007
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
L_2006183IT.01002901.xml
5.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 183/29

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2006

che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

[notificata con il numero C(2006) 2881]

(2006/464/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), e in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terzo capoverso,

considerando quanto segue:

(1) Nell’ambito della direttiva 2000/29/CE, se uno Stato membro ritiene che ci sia un pericolo di introduzione o di diffusione nel suo territorio di un organismo pericoloso non elencato nell’allegato I o all’allegato II della direttiva, può adottare temporaneamente tutte le misure necessarie per proteggersi da questo pericolo.
(2) Come risultato della presenza di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, in Cina, Corea, Giappone, USA e in una zona limitata della Comunità, la Francia ha informato gli altri Stati membri e la Commissione il 14 marzo 2005 che il 16 febbraio 2005 ha adottato misure ufficiali per proteggere il suo territorio dal pericolo di introduzione di tale organismo.
(3) La Slovenia ha informato gli Stati membri e la Commissione il 29 giugno 2005 che, a causa della constatata presenza dello stesso organismo sul suo territorio, il 24 giugno 2005 ha adottato misure aggiuntive per prevenire l’ulteriore introduzione e la diffusione all’interno del suo territorio di tale organismo.
(4) Il Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu non è elencato nell’allegato I o II della direttiva 2000/29/CE. Tuttavia una relazione di valutazione dei rischi basata sull’attuale e limitata informazione scientifica disponibile ha dimostrato che potrebbe essere uno dei più dannosi insetti per quanto riguarda i castagni (Castanea Mill). Esso potrebbe ridurre notevolmente la produzione dei frutti e la loro qualità e ci sono elementi che provano che potrebbe anche uccidere gli alberi. I castagni sono spesso coltivati in zone marginali di colline o montagne. I danni che risultano dalla diffusione dell'insetto potrebbero bloccare la produzione di castagne destinate al consumo umano in tali aree e quindi portare al declino economico e ambientale.
(5) È quindi necessario adottare le misure provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità del suddetto organismo nocivo.
(6) Le misure previste a tale scopo nella presente decisione devono applicarsi all’introduzione o alla diffusione del suddetto organismo, alla produzione e al movimento dei vegetali di Castanea all’interno della Comunità, al controllo dell’organismo e ad una indagine per stabilire la presenza o l’assenza del suddetto organismo nocivo negli Stati membri.
(7) È importante che i risultati delle misure siano regolarmente valutati nel 2006, nel 2007 e nel 2008 in particolare sulla base delle informazioni che saranno fornite dagli Stati membri. Le possibili misure successive saranno prese in considerazione secondo i risultati di tale valutazione.
(8) Gli Stati membri devono adattare, se necessario, la loro legislazione allo scopo di conformarsi alla presente decisione.
(9) I risultati delle misure devono essere rivisti per la fine del 1o febbraio 2008.
(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizione

Nella presente decisione «vegetali» significa vegetali o parti di vegetali del genere Castanea Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

Articolo 2

Misure contro il Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

L’introduzione e la diffusione all’interno della Comunità del Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu in appresso denominato «l’organismo», è proibita.

Articolo 3

Importazione di vegetali

I vegetali possono essere introdotti nella Comunità unicamente nel caso in cui:

a) sono conformi alle misure fissate al punto 1 dell’allegato I e
b) al loro ingresso nella Comunità sono sottoposti ad ispezione per determinare la presenza dell’organismo, conformemente all’articolo 13a 1) della direttiva
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT