2006/53/EC: Council Decision of 23 January 2006 amending Decision 90/424/EEC on expenditure in the veterinary field

Published date02 February 2006
Date of Signature28 April 2006
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 29, 02 February 2006
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2.2.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29/37

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

(2006/53/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) L’influenza aviaria, in passato denominata «peste avicola», è una malattia infettiva dei volatili molto grave, che comporta rischi molto seri per la salute degli animali. Il virus dell’influenza di origine aviaria può anche rappresentare a determinate condizioni un rischio per la salute umana.
(2) La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (3), prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità agli Stati membri per l’eradicazione di talune malattie degli animali. Detta decisione prevede la possibilità di concedere tale contributo per l’eradicazione dell’influenza aviaria causata da ceppi di virus detti «altamente patogeni».
(3) Durante le recenti epidemie di influenza aviaria focolai della malattia causati da virus a bassa patogenicità successivamente mutati in virus ad alta patogenicità hanno avuto conseguenze devastanti e hanno comportato rischi per la salute pubblica. Una volta avvenuta la mutazione, diventa estremamente difficile contrastare il virus. La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (4), stabilisce misure obbligatorie di sorveglianza e di lotta anche nei confronti di virus a bassa patogenicità, al fine di evitare l’insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
(4) Tenendo conto dell’adozione della direttiva 2005/94/CE, è opportuno modificare la decisione 90/424/CEE per rendere possibile la concessione di aiuti finanziari comunitari anche per le misure di eradicazione attuate dagli Stati membri per combattere i ceppi di virus a bassa patogenicità dell’influenza aviaria che possono mutare in virus ad alta patogenicità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 90/424/CEE è modificata come segue:

1) L’articolo 3 è modificato come segue:
a) nel paragrafo 1 il sesto trattino è soppresso;
b) nel paragrafo 2 il primo trattino è sostituito dal seguente:
«— l’abbattimento degli animali delle
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