2006/669/EC: Commission Decision of 4 October 2006 fixing, for the 2006 financial year and in respect of a certain number of hectares, the definitive financial allocations to Member States for the restructuring and conversion of vineyards under Council Regulation (EC) No 1493/1999 (notified under document number C(2006) 4348)

Published date06 October 2006
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 275, 06 October 2006
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6.10.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 275/62

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2006

recante fissazione per l’esercizio finanziario 2006 delle dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 4348]

(I testi in lingua inglese, spagnola, ceca, tedesca, greca, francese, italiana, ungherese, portoghese, slovacca e slovena sono i soli facenti fede)

(2006/669/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Le norme relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (2).
(2) Le modalità relative alla pianificazione finanziaria e alla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono che i riferimenti a un determinato esercizio finanziario si intendano fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre dell’anno successivo.
(3) A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione assegna ogni anno agli Stati membri una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengano conto delle situazioni e delle esigenze specifiche nonché degli sforzi da compiere in funzione dell’obiettivo del regime.
(4) La Commissione ha fissato le dotazioni finanziarie indicative per la campagna 2005/2006 con la decisione 2005/716/CE (3).
(5) In forza dell’articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1227/2000, le spese sostenute e liquidate degli Stati membri sono limitate all’importo delle dotazioni loro assegnate, riportate nella decisione 2005/716/CE. Per l’esercizio 2006 tale limitazione non si applica a nessuno Stato membro.
(6) In applicazione dell’articolo 17, paragrafo 4, quando le spese effettive per ettaro di uno Stato membro superano quelle previste dalla decisione 2005/716/CE si applica una penale. Quest’anno detta penale si applica alla Grecia, per un importo di 1 129 015 EUR, al Lussemburgo, per un importo di 1 377 EUR, e a Malta, per un importo di 550 EUR.
(7) In forza dell’articolo 16, paragrafi 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1227/2000, gli Stati membri possono presentare richieste di ulteriori finanziamenti per le spese
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