2006/76/EC: Council Decision of 30 January 2006 extending to the non-participating Member States the application of Decision 2006/75/EC amending and extending Decision 2001/923/EC establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the Pericles programme)
Published date | 08 February 2006 |
Date of Signature | 07 July 2006 |
Subject Matter | Economic and monetary policy,Economic and Monetary Union |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 36, 08 February 2006 |
8.2.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 36/42 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2006
che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/75/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»)
(2006/76/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) | Quando ha adottato la decisione 2006/75/CE (2), il Consiglio ha indicato che essa si applica negli Stati membri partecipanti quali definiti dall'articolo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (3). |
(2) | Tuttavia, lo scambio di informazioni e di personale, nonché le misure di assistenza e formazione realizzate nel quadro del programma Pericle dovrebbero essere uniformi a livello comunitario; occorre pertanto prendere le misure necessarie per garantire lo stesso livello di protezione dell’euro negli Stati membri che non hanno l’euro come moneta ufficiale, |
DECIDE:
Articolo 1
L’applicazione della decisione 2006/75/CE è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti quali definiti all'articolo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98.
Articolo 2
La decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) Parere espresso il 13 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Cfr. la pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2005 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1).
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