2007/322/EC: Commission Decision of 4 May 2007 laying down protective measures concerning uses of plant protection products containing tolylfluanid leading to the contamination of drinking water (notified under document number C(2007) 1865) (Text with EEA relevance)

Published date09 May 2007
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 119, 09 May 2007
L_2007119IT.01004901.xml
9.5.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/49

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2007

che stabilisce misure di protezione relative agli utilizzi dei prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide che provocano una contaminazione dell’acqua potabile

[notificata con il numero C(2007) 1865]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/322/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il tolilfluanide è una sostanza attiva iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE in forza della direttiva 2006/6/CE della Commissione (2).
(2) Il 23 febbraio 2007 la Germania ha comunicato alla Commissione che recentemente è stato scoperto che il tolilfluanide può avere un effetto imprevisto sull’acqua potabile. In particolare l’utilizzo di un determinato prodotto fitosanitario, «Euparen M WG», contenente tolilfluanide, porta alla formazione di un metabolita del tolilfluanide, ovvero del dimetil-sulfamide, che può essere presente nel suolo, in acque sotterranee e di superficie. Nel corso di un normale trattamento dell’acqua potabile (ozonizzazione) questo metabolita si trasforma in una nitrosammina (NDMA) pericolosa per la salute.
(3) Altre sostanze attive, con una struttura molecolare simile a quella del tolilfluanide, potrebbero subire lo stesso processo di degradazione.
(4) Le nitrosammine sono sostanze il cui carattere genotossico e cancerogeno è sospettato o dimostrato, pertanto occorre evitarne la presenza nell’acqua potabile.
(5) L’articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE dispone che se uno Stato membro ha un motivo valido di ritenere che un prodotto da esso autorizzato o che è tenuto ad autorizzare conformemente all’articolo 10 costituisca un rischio per la salute umana o degli animali o per l’ambiente, può limitarne o proibirne provvisoriamente l’uso e/o la vendita nel proprio territorio. Tale Stato membro è tenuto a informarne immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.
(6) In base alle informazioni ricevute, la Repubblica ceca, la Germania, l’Irlanda, la Spagna,
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