Commission Directive 2006/6/EC of 17 January 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include tolylfluanid as active substance (Text with EEA relevance)

Published date28 November 2006
Subject MatterPlant health legislation
L_2006012IT.01002101.xml
18.1.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 12/21

DIRETTIVA 2006/6/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per iscrivere il tolilfluanide come sostanza attiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) recano le disposizioni d'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il tolilfluanide.
(2) Gli effetti del tolilfluanide sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) i pertinenti rapporti di valutazione e le raccomandazioni, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il tolilfluanide, lo Stato membro relatore è la Finlandia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 13 giugno 2003.
(3) Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA in seno al gruppo di lavoro «Valutazione» e presentato alla Commissione il 14 marzo 2005 sotto forma di rapporto scientifico dell'EFSA per il tolilfluanide (4). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 23 settembre 2005 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il tolilfluanide.
(4) Dalle valutazioni effettuate, è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide possano ottemperare in linea di massima alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il tolilfluanide nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.
(5) Fatte salve queste conclusioni, è necessario ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a condizioni. È pertanto opportuno richiedere che il tolilfluanide sia sottoposto ad ulteriori esami, al fine di confermare la valutazione del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori, e che tali studi siano presentati dal notificante.
(6) È necessario accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.
(7) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE come conseguenza dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione, affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide in modo da garantire il
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