2007/389/EC: Commission Decision of 6 June 2007 concerning the non-inclusion of malathion in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance (notified under document number C(2007) 2337) (Text with EEA relevance)
Published date | 08 June 2007 |
Subject Matter | Legislación fitosanitaria |
Official Gazette Publication | Diario Oficial de la Unión Europea, L 146, 08 de junio de 2007 |
8.6.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 146/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2007
concernente la non iscrizione del malathion nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza
[notificata con il numero C(2007) 2337]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/389/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) | L’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE dispone che uno Stato membro possa, per un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I di tale direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro. |
(2) | I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il malathion. |
(3) | Gli effetti del malathion sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il malathion, lo Stato membro relatore era la Finlandia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 2 febbraio 2004. |
(4) | La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’AESA, nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentata alla Commissione il 13 gennaio 2006 sotto forma di conclusioni dell’AESA sulla revisione tra pari della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva malathion (4). Tale relazione è |
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