2007/409/EC: Council Decision of 11 June 2007 amending Decision 2004/585/EC establishing Regional Advisory Councils under the Common Fisheries Policy
Published date | 15 June 2007 |
Subject Matter | Fisheries policy,Provisions governing the Institutions |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 155, 15 June 2007 |
15.6.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 155/68 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'11 giugno 2007
che modifica la decisione 2004/585/CE relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca
(2007/409/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), e, in particolare, gli articoli 31 e 32, prevedono nuove forme di partecipazione delle parti interessate alla politica comune della pesca attraverso l'istituzione di consigli consultivi regionali. |
(2) | La decisione 2004/585/CE (2) definisce un quadro comune cui deve conformarsi ciascun consiglio consultivo regionale. |
(3) | Ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2004/585/CE, ai consigli consultivi regionali è concesso un aiuto finanziario comunitario destinato a garantire l'efficace funzionamento di tali organismi e a coprirne le spese di interpretazione e di traduzione. |
(4) | I consigli consultivi regionali forniscono pareri sulla politica comune della pesca alla Commissione e agli Stati membri e promuovono la partecipazione fattiva delle parti interessate, che rappresenta uno dei principali pilastri della politica comune della pesca riformata e un presupposto essenziale per una sana gestione. |
(5) | È quindi opportuno che i consigli consultivi regionali siano considerati organismi che perseguono uno scopo di interesse generale europeo ai sensi dell'articolo 162, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3). |
(6) | Occorre garantire, attraverso un finanziamento congruo e permanente, stabilità finanziaria ai consigli consultivi regionali, affinché possano continuare a svolgere efficacemente la loro funzione consultiva nell'ambito della politica comune della pesca. |
(7) | Al fine di semplificare la gestione del finanziamento comunitario concesso ai consigli consultivi regionali, è opportuno ricorrere a un unico strumento finanziario a copertura di tutte le spese. |
(8) | Poiché i consigli consultivi regionali beneficiano di un aiuto finanziario comunitario, la Commissione, oltre ai controlli di audit, dovrebbe poter verificare in qualsiasi momento che essi operino nel rispetto del loro mandato. |
(9) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/585/CE, |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione 2004/585/CE...
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