2007/437/EC: Commission Decision of 19 June 2007 concerning the non-inclusion of haloxyfop-R in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance (notified under document number C(2007) 2548) (Text with EEA relevance)
Published date | 23 June 2007 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 163, 23 June 2007 |
23.6.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 163/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2007
concernente la non iscrizione dell’haloxyfop-R nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva
[notificata con il numero C(2007) 2548]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/437/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio (1) dei prodotti fitosanitari, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) | L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro. |
(2) | I regolamenti (CE) nn. 451/2000 (2) e 703/2001 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’haloxyfop-R figura in tale elenco. |
(3) | Gli effetti dell’haloxyfop-R sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per l’haloxyfop-R lo Stato membro relatore era la Danimarca e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 21 novembre 2003. |
(4) | L’azione di valutazione è stata sottoposta ad un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentata alla Commissione il 28 luglio 2006 sotto forma di conclusioni dell’EFSA relative al processo inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva haloxyfop-R (4) utilizzata come erbicida. Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la |
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