2008/261/EC: Council Decision of 28 February 2008 on the signature, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis

Published date26 March 2008
Subject MatterFree movement of persons,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 83, 26 March 2008
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26.3.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 83/3

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2008

sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

(2008/261/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 62, 63, paragrafo 3, lettere a) e b), 66 e 95 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha autorizzato i negoziati con il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera relativamente a un protocollo sull’adesione del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominati, rispettivamente, «il protocollo» e «l'accordo»). Tali negoziati si sono conclusi e il protocollo è stato siglato a Bruxelles il 21 giugno 2006.
(2) Fatta salva la sua conclusione a una data successiva, è auspicabile procedere alla firma del protocollo.
(3) Il protocollo prevede l'applicazione provvisoria di alcune delle sue disposizioni. È opportuno che tali disposizioni siano applicate in via provvisoria in attesa dell'entrata in vigore del protocollo.
(4) Per quanto concerne lo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, all’atto della firma del protocollo è opportuno applicare alle relazioni con il Liechtenstein, per analogia, la decisione 1999/437/CE (1) relativa a talune modalità di applicazione con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia.
(5) La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione
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