2008/404/EC: Commission Decision of 21 May 2008 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration that a certain administrative region of Italy is officially free of bovine tuberculosis and that certain administrative regions of Poland are officially free of enzootic bovine leukosis (notified under document number C(2008) 1876) (Text with EEA relevance)

Published date31 May 2008
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 141, 31 May 2008
L_2008141IT.01001601.xml
31.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141/16

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2008

che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione secondo la quale una regione amministrativa dell’Italia è ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e talune regioni amministrative della Polonia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

[notificata con il numero C(2008) 1876]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/404/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, e l'allegato D, parti I ed E,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 64/432/CEE, uno Stato membro o parte di uno Stato membro può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva.
(2) Gli elenchi delle regioni degli Stati membri riconosciute indenni da tubercolosi bovina e da leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2).
(3) L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per tutte le province della regione Veneto sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tale regione possa essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.
(4) In seguito alla valutazione di detta documentazione, è opportuno dichiarare tale regione italiana ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.
(5) La Polonia ha presentato anch'essa alla Commissione una documentazione comprovante la conformità alle pertinenti condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE di due regioni amministrative (powiaty) facenti parte dell'unità amministrativa superiore (voivodato) di Małopolskie, in modo che tali regioni possano essere considerate regioni della Polonia ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
(6) In seguito alla valutazione di detta documentazione, è opportuno dichiarare ufficialmente tali regioni (powiaty) della Polonia regioni di tale Stato membro indenni da leucosi bovina enzootica.
(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/467/CE.
(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all’allegato di cui alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

(2) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/234/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 58).


ALLEGATO

Gli allegati I e III della decisione 2003/467/CE sono modificati nel modo seguente:

(1) Nell'allegato I, il capitolo 2 è sostituito dal seguente:
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