2008/748/EC: Commission Decision of 18 September 2008 concerning the non-inclusion of triflumizole in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance (notified under document number C(2008) 5075) (Text with EEA relevance)
Published date | 20 September 2008 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 252, 20 September 2008 |
20.9.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 252/37 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2008
concernente la non iscrizione del triflumizolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
[notificata con il numero C(2008) 5075]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/748/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro. |
(2) | I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il triflumizolo. |
(3) | Gli effetti del triflumizolo sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il triflumizolo i Paesi Bassi erano lo Stato membro relatore e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 4 gennaio 2006. |
(4) | La Commissione ha esaminato il triflumizolo in conformità dell’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1490/2002. Un progetto di rapporto di riesame su tale sostanza è stato esaminato dagli Stati membri |
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