2008/763/EC: Commission Decision of 29 September 2008 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council, a common methodology for the calculation of annual sales of portable batteries and accumulators to end-users (notified under document number C(2008) 5339) (Text with EEA relevance)
Published date | 01 October 2008 |
Subject Matter | Safety at work and elsewhere,Approximation of laws,Environment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 262, 01 October 2008 |
1.10.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 262/39 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2008
che definisce, in applicazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali
[notificata con il numero C(2008) 5339]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/763/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) | Le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali dovrebbero essere espresse quale peso delle pile e degli accumulatori portatili immessi nel mercato nel territorio dello Stato membro nell’anno considerato, senza tenere conto delle batterie e degli accumulatori portatili usciti dal territorio di detto Stato membro in detto anno prima di essere venduti agli utilizzatori finali. |
(2) | Occorre che gli Stati membri basino il calcolo delle vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali sui dati raccolti. Ai fini di tale calcolo è possibile utilizzare anche stime significative dal punto di vista statistico. |
(3) | Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri calcolano le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali in un determinato anno quale peso delle pile e degli accumulatori portatili immessi nel mercato nel territorio dello Stato membro in detto anno, senza tenere conto delle batterie e degli accumulatori portatili usciti dal territorio di detto Stato membro in detto anno prima di essere venduti agli utilizzatori finali.
2. L’immissione nel mercato di ogni batteria è conteggiata una sola volta.
Articolo 2
Il calcolo di cui all’articolo 1 è basato sui dati raccolti o su stime significative dal punto di vista statistico fondate sui dati raccolti.
Articolo 3
Gli Stati membri sono...
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