2008/940/EC: Commission Decision of 21 October 2008 laying down standard reporting requirements for national programmes for the eradication, control and monitoring of certain animal diseases and zoonoses co-financed by the Community (notified under document number C(2008) 6032) (Text with EEA relevance)

Published date13 December 2008
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 335, 13 December 2008
L_2008335IT.01006101.xml
13.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335/61

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2008

che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi, cofinanziati dalla Comunità

[notificata con il numero C(2008) 6032]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/940/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi.
(2) Inoltre, l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE dispone l’introduzione di una misura finanziaria della Comunità al fine di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi, il cui elenco figura nell’allegato della predetta decisione.
(3) In seguito all’adozione della decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi (2) e al fine di migliorare il processo di presentazione, approvazione e valutazione dei progressi compiuti nella fase di attuazione dei programmi, la decisione 2008/425/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi in vista di un finanziamento comunitario (3), ha aggiornato tali requisiti uniformi al fine di allinearli ai criteri di cui sopra.
(4) A norma del punto 7, lettera e), dell’allegato della decisione 2008/341/CE, i programmi di eradicazione presentati dagli Stati membri alla Commissione ai fini di un cofinanziamento devono contenere disposizioni relative ad un indennizzo adeguato a favore dei proprietari degli animali che devono essere abbattuti nel quadro del programma e dei prodotti che devono essere distrutti.
(5) È opportuno prevedere che, in assenza di tali norme, l’indennizzo sia versato entro 90 giorni, al fine di evitare una riduzione del contributo comunitario.
(6) La decisione 90/424/CEE dispone che gli Stati membri presentino per ciascun programma approvato relazioni tecniche e finanziarie intermedie e, entro il 30 aprile, una relazione tecnica annua esauriente, contenente la valutazione dei risultati conseguiti e una distinta dettagliata delle spese sostenute nell’esercizio precedente.
(7) È in atto un sistema di valutazione dei progressi conseguiti nell’attuazione dei programmi di eradicazione e di lotta. A norma della decisione 2002/677/CE della Commissione, del 22 agosto 2002, che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunità e che abroga la decisione 2000/322/CE (4), detto sistema di valutazione prevede l’applicazione di un sistema di notifica che fornisca i dati epidemiologici ottenuti dai programmi.
(8) In seguito all’adozione della decisione 2008/425/CE, è opportuno armonizzare il sistema di notifica; la decisione 2002/677/CE va pertanto abrogata e sostituita dalla presente decisione.
(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità della presente decisione gli Stati membri presentano relazioni intermedie e finali relative ai programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza adottati in forza dell’articolo 24 della decisione 90/424/CEE.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) «relazioni intermedie»: le relazioni tecniche e finanziarie intermedie di valutazione dei programmi in corso, da presentare alla Commissione, come previsto all’articolo 24, paragrafo 7, lettera a), della decisione 90/424/CEE;
b) «relazioni finali»: le relazioni tecniche e finanziarie esaurienti, da presentare alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, relative all’applicazione del programma nell’anno precedente, come previsto all’articolo 24, paragrafo 7, lettera b), della decisione 90/424/CEE;
c) «domande di pagamento»: le domande di pagamento relative alle spese sostenute da uno Stato membro e da presentare alla Commissione, come previsto all’articolo 24, paragrafo 8, della decisione 90/424/CEE.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda i programmi in corso, approvati in vista di un cofinanziamento comunitario conformemente all’articolo 24, paragrafo 5, della decisione 90/424/CEE, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione intermedia entro il 31 luglio di ogni anno.

2. Le relazioni intermedie contengono:

a) per quanto concerne la tubercolosi bovina, la brucellosi bovina, la brucellosi ovina e caprina (B. melitensis), la leucosi bovina enzootica (EBL), la malattia di Aujesky, la febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato, peste suina africana, la malattia vescicolare dei suini, la peste suina classica, il carbonchio, la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, l’echinococcosi, la trichinosi e l’Escherichia coli produttori di verocitotossine, tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate negli allegati I, II, III, IV e VII, a seconda dei casi;
b) per quanto concerne la rabbia, tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate negli allegati I e VII, a seconda dei casi;
c) per quanto concerne la salmonellosi (salmonella zoonotica), tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate negli allegati I, V.A e VII, a seconda dei casi;
d) per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST), tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate nell’allegato VIII, a seconda dei casi;
e) per quanto concerne l’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate nell’allegato IX, a seconda dei casi;
f) per quanto concerne le malattie delle specie animali d’acquacoltura, in particolare la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), l’anemia infettiva del salmone (ISA), la setticemia emorragica virale (VHS), il virus erpetico delle carpe koi (KHV), l’infezione da Bonamia ostreae, l’infezione da Marteilia refringens e la malattia dei punti bianchi nei crostacei, tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate nell’allegato X, a seconda dei casi;

Articolo 4

1. Le relazioni finali contengono:

a) per quanto concerne la tubercolosi bovina, la brucellosi bovina, la brucellosi ovina e caprina (B. melitensis), la leucosi bovina enzootica (EBL), la malattia di Aujesky, la febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato, peste suina africana, la malattia vescicolare dei suini, la peste suina classica, il carbonchio, la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, l’echinococcosi, la trichinosi e l’Escherichia coli produttori di verocitotossine, la domanda di pagamento e tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate negli allegati II, III, IV, V, VI e VII e negli allegati specifici VII.A, VII.B, VII.C o VII.D, a seconda dei casi;
b) per quanto concerne la rabbia, la domanda di pagamento e tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate negli allegati VII e VII.E, a seconda dei casi;
c) per quanto concerne la salmonellosi (salmonella zoonotica), la domanda di pagamento e tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate negli allegati V.A, VI, VII e VII.F, a seconda dei casi;
d) per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST), la domanda di pagamento e tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate nell’allegato VIII, a seconda dei casi;
e) per quanto concerne l’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, la domanda di pagamento e tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate nell’allegato IX, a seconda dei casi;
f) per quanto concerne le malattie delle specie animali d’acquacoltura, in particolare la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), l’anemia infettiva del salmone (ISA), la setticemia emorragica virale (VHS), il virus erpetico delle carpe koi (KHV), l’infezione da Bonamia ostreae, l’infezione da Marteilia refringens e la malattia dei punti bianchi nei crostacei, la domanda di pagamento e tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate nell’allegato X, a seconda dei casi;

2. Nel compilare la tabella di cui agli allegati VII, VII.C, VII.D e VII.F e fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione (5), gli Stati membri indicano nella colonna «indennizzo» l’indennità concessa entro 90 giorni dalla data di macellazione dell’animale o dalla distruzione dei prodotti oppure dalla presentazione della domanda compilata da parte del proprietario. Qualora le autorità competenti non rispettino il termine ultimo di 91 giorni per il pagamento dell’indennizzo, ma lo versino entro 210 giorni, è prevista la riduzione del contributo...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT