2008/954/EC: Commission Decision of 15 December 2008 amending Decision 2006/133/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur (notified under document number C(2008) 8298)

Published date17 December 2008
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 338, 17 December 2008
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17.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338/64

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2008

che modifica la decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

[notificata con il numero C(2008) 8298]

(2008/954/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione 2006/133/CE della Commissione (2), il Portogallo attua un piano contro la propagazione del nematode del pino (pine wood nematode — PWN) ad altri Stati membri nonché nel proprio territorio.
(2) La Svezia e la Finlandia hanno comunicato alla Commissione che, fra agosto e ottobre 2008, sono stati individuati nelle partite provenienti dal Portogallo diversi casi di legno infestato da PWN. A seguito di questi casi, il 18 settembre 2008, la Svezia ha comunicato alla Commissione le misure aggiuntive da essa adottate per prevenire l'introduzione e la diffusione del nematode del pino nel suo territorio.
(3) La Spagna ha informato la Commissione il 12, 14 e 18 novembre 2008 relativamente a casi in cui legno e prodotti in legno sensibili, ivi compreso legno da imballaggio, erano stati spediti recentemente dal Portogallo in Spagna senza che fossero rispettate le prescrizioni della decisione 2006/133/CE. In alcuni casi era stata rilevata la presenza del nematode del pino.
(4) Il Portogallo ha adottato, il 20 novembre 2008, un decreto ministeriale Portaria n.o 1339-A/2008, che comprende l'applicazione dei provvedimenti contenuti nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sul materiale da imballaggio in legno originario della zona continentale del Portogallo e destinato al commercio intracomunitario o all'esportazione.
(5) Alla luce di queste informazioni, è necessario che tutto il legno sensibile, originario delle zone delimitate, sotto forma di casse, cassette, gabbie e imballaggi affini, palette, palette a cassa o altre palette di carico, spalliere di palette, paglioli, distanziatori e supporti, ivi compreso il tipo che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale, venga sottoposto a trattamento e venga ad esso apposto un marchio prima di essere spostato dalla zona delimitata, invece di applicare questo trattamento soltanto al materiale di nuova produzione.
(6) Queste informazioni indicano inoltre che le prescrizioni esistenti per il trasporto di tutti i tipi di legno sensibile diverso dai tipi di cui al considerando 5 e originari delle zone delimitate non vengono pienamente attuate. In queste circostanze è opportuno introdurre un divieto generale di spostamento di questo tipo di legno dalle zone delimitate. È opportuno prevedere eccezioni rispetto al divieto generale per quanto riguarda gli spostamenti di legno sensibile dagli stabilimenti di lavorazione autorizzati. Gli stabilimenti in questione devono essere autorizzati e ispezionati dall'organo ufficiale responsabile in modo da garantire che venga effettuato un trattamento efficace. Gli stabilimenti devono figurare in un elenco stilato e aggiornato dalla Commissione. La tracciabilità dev'essere garantita da uno speciale passaporto delle piante o da un marchio quale indicato nella norma FAO applicabile.
(7) Gli Stati
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