2008/954/EC: Commission Decision of 15 December 2008 amending Decision 2006/133/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur (notified under document number C(2008) 8298)
Published date | 17 December 2008 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 338, 17 December 2008 |
17.12.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 338/64 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2008
che modifica la decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo
[notificata con il numero C(2008) 8298]
(2008/954/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | Conformemente alla decisione 2006/133/CE della Commissione (2), il Portogallo attua un piano contro la propagazione del nematode del pino (pine wood nematode — PWN) ad altri Stati membri nonché nel proprio territorio. |
(2) | La Svezia e la Finlandia hanno comunicato alla Commissione che, fra agosto e ottobre 2008, sono stati individuati nelle partite provenienti dal Portogallo diversi casi di legno infestato da PWN. A seguito di questi casi, il 18 settembre 2008, la Svezia ha comunicato alla Commissione le misure aggiuntive da essa adottate per prevenire l'introduzione e la diffusione del nematode del pino nel suo territorio. |
(3) | La Spagna ha informato la Commissione il 12, 14 e 18 novembre 2008 relativamente a casi in cui legno e prodotti in legno sensibili, ivi compreso legno da imballaggio, erano stati spediti recentemente dal Portogallo in Spagna senza che fossero rispettate le prescrizioni della decisione 2006/133/CE. In alcuni casi era stata rilevata la presenza del nematode del pino. |
(4) | Il Portogallo ha adottato, il 20 novembre 2008, un decreto ministeriale Portaria n.o 1339-A/2008, che comprende l'applicazione dei provvedimenti contenuti nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sul materiale da imballaggio in legno originario della zona continentale del Portogallo e destinato al commercio intracomunitario o all'esportazione. |
(5) | Alla luce di queste informazioni, è necessario che tutto il legno sensibile, originario delle zone delimitate, sotto forma di casse, cassette, gabbie e imballaggi affini, palette, palette a cassa o altre palette di carico, spalliere di palette, paglioli, distanziatori e supporti, ivi compreso il tipo che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale, venga sottoposto a trattamento e venga ad esso apposto un marchio prima di essere spostato dalla zona delimitata, invece di applicare questo trattamento soltanto al materiale di nuova produzione. |
(6) | Queste informazioni indicano inoltre che le prescrizioni esistenti per il trasporto di tutti i tipi di legno sensibile diverso dai tipi di cui al considerando 5 e originari delle zone delimitate non vengono pienamente attuate. In queste circostanze è opportuno introdurre un divieto generale di spostamento di questo tipo di legno dalle zone delimitate. È opportuno prevedere eccezioni rispetto al divieto generale per quanto riguarda gli spostamenti di legno sensibile dagli stabilimenti di lavorazione autorizzati. Gli stabilimenti in questione devono essere autorizzati e ispezionati dall'organo ufficiale responsabile in modo da garantire che venga effettuato un trattamento efficace. Gli stabilimenti devono figurare in un elenco stilato e aggiornato dalla Commissione. La tracciabilità dev'essere garantita da uno speciale passaporto delle piante o da un marchio quale indicato nella norma FAO applicabile. |
(7) | Gli Stati |
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