2009/171/EC: Council Decision of 10 February 2009 amending Annex 2, Schedule A, to the Common Consular Instructions on visas for the diplomatic missions and consular posts, in relation to visa requirements for holders of Indonesian diplomatic and service passports

Published date05 March 2009
Subject MatterJustice and home affairs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 61, 05 March 2009
L_2009061IT.01001701.xml
5.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 61/17

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2009

che modifica l’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria relativamente all’obbligo del visto dei titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani

(2009/171/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,

vista l’iniziativa dell’Austria,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (2) contiene l’elenco dei paesi i cui cittadini non sono soggetti in uno o più Stati Schengen all’obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, ma sono soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario.
(2) L’Austria intende esentare i titolari di passaporto diplomatico e di servizio indonesiano dall’obbligo del visto. È opportuno modificare di conseguenza l’istruzione consolare comune.
(3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel suo diritto interno.
(4) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo (4).
(5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle
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