2009/381/EC: Commission Decision of 13 May 2009 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices (notified under document number C(2009) 3710) (Text with EEA relevance )
Published date | 14 May 2009 |
Subject Matter | Telecommunications,Information and verification,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 119, 14 May 2009 |
14.5.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 119/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 2009
recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio
[notificata con il numero C(2009) 3710]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/381/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | La decisione 2006/771/CE della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per l’uso dello spettro per un’ampia gamma di apparecchiature a corto raggio, fra cui applicazioni quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l’apertura di porte e impianti medici. Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati al di là delle frontiere. La diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce pertanto la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici. |
(2) | La decisione 2008/432/CE della Commissione (3) ha modificato le condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio di cui alla decisione 2006/771/CE sostituendo l’allegato. |
(3) | Vista la rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, tuttavia, potrebbero essere sviluppate nuove applicazioni per le apparecchiature a corto raggio che richiedono periodici aggiornamenti delle condizioni di armonizzazione dello spettro. |
(4) | A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato permanente (4) di aggiornare l’allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all’evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio. |
(5) | Nella sua relazione del novembre 2008 (5), presentata nell’ambito di tale mandato, la CEPT ha suggerito alla Commissione di apportare modifiche ad alcuni aspetti tecnici dell’allegato alla decisione 2006/771/CE. |
(6) | Occorre pertanto modificare la decisione 2006/771/CE di conseguenza. |
(7) | Le apparecchiature funzionanti nelle condizioni stabilite nella presente decisione devono inoltre rispettare la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (6) per utilizzare lo spettro efficacemente al fine di evitare interferenze dannose; la conformità è dimostrata dal rispetto di norme armonizzate o dal superamento di procedure alternative di valutazione della conformità. |
(8) | Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2006/771/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2009.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(2) GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 66.
(3) GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 49.
(4) Mandato permanente alla CEPT riguardante l’aggiornamento annuale dell’allegato tecnico della decisione della Commissione relativa all’armonizzazione tecnica dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (5 luglio 2006).
(5) Relazione 26 della CEPT, RSCOM 08-88.
(6) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Bande di frequenza armonizzate e parametri tecnici per apparecchiature a corto raggio
Tipo di apparecchia-ture a corto raggio | Banda di frequenza | Limite di potenza/limite dell’intensità di campo/limite della densità di potenza (1) | Parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione (2) | Altre restrizioni d’uso (3) | Termine di attuazione |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche (4) | 6 765-6 795 kHz | 42 dBμA/m a 10 metri | 1o ottobre 2008 | ||
13,553-13,567 MHz | 42 dBμA/m a 10 metri | 1o ottobre 2008 | |||
26,957-27,283 MHz | Potenza equivalente irradiata (e.r.p.) di 10 mW, corrispondente a 42 dBμA/m a 10 metri | Le applicazioni video sono escluse | 1o giugno 2007 | ||
40,660-40,700 MHz | 10 mW e.r.p. | Le applicazioni video sono escluse | 1o giugno 2007 | ||
433,050-434,040 (5) MHz | 1 mW e.r.p. e densità di potenza di - 13dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz | I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi | 1o ottobre 2008 | ||
10 mW e.r.p. | Ciclo di funzionamento (6): 10 % | I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi | 1o giugno 2007 | ||
434,040-434,790 (5) MHz | 1 mW e.r.p. e densità di potenza di - 13dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz | I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi | 1o ottobre 2008 | ||
10 mW e.r.p. | Ciclo di funzionamento (6): 10 % | I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi | 1o giugno 2007 | ||
Ciclo di funzionamento (6): 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz | I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi | 1o ottobre 2008 | |||
863,000-868,000 MHz | 25 mW e.r.p. | Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % | I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi | 1o ottobre 2008 | |
868,000-868,600 (5) MHz | 25 mW e.r.p. | Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dell’1 % | Le applicazioni video sono escluse | 1o ottobre 2008 | |
25 mW e.r.p. | Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % | I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi | 1o ottobre 2008 | ||
868,700-869,200 (5) MHz | 25 mW e.r.p. | Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % | Le applicazioni video sono escluse | 1o ottobre 2008 | |
25 mW e.r.p. | Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % | I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi | 1o ottobre 2008 | ||
869,400-869,650 (5) MHz | 500 mW e.r.p. | Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) del 10 % La spaziatura tra i canali deve essere pari a 25 kHz, eccetto quando l’intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità | Le applicazioni video sono escluse | 1o ottobre 2008 | |
25 mW e.r.p. | Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % | I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi | 1o ottobre 2008 | ||
869,700-870,000 (5) MHz | 5 mW e.r.p. | Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche di mitigazione avanzate | Le applicazioni audio e video sono escluse | 1o giugno 2007 | |
25 mW e.r.p. | Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % | I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi | 1o ottobre 2008 | ||
2 400-2 483,5 MHz | 10 |
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