Commission Decision of 9 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices (notified under document number C(2006) 5304) (Text with EEA relevance) (2006/771/EC)Text with EEA relevance
| Published date | 11 November 2006 |
| Official Gazette Publication | Journal officiel de l’Union européenne, L 312, 11 novembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 312, 11 de noviembre de 2006 |
02006D0771(01) — IT — 13.08.2019 — 007.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
| ►B | DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2006 relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio [notificata con il numero C(2006) 5304] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/771/CE) (GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 66) |
Modificata da:
| Gazzetta ufficiale | ||||
| n. | pag. | data | ||
| M1 | DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2008/432/CE del 23 maggio 2008 | L 151 | 49 | 11.6.2008 |
| M2 | DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2009/381/CE del 13 maggio 2009 | L 119 | 32 | 14.5.2009 |
| M3 | DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2010/368/UE del 30 giugno 2010 | L 166 | 33 | 1.7.2010 |
| M4 | DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2011/829/UE dell’8 dicembre 2011 | L 329 | 10 | 13.12.2011 |
| ►M5 | DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/752/UE dell'11 dicembre 2013 | L 334 | 17 | 13.12.2013 |
| M6 | DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1483 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE dell'8 agosto 2017 | L 214 | 3 | 18.8.2017 |
| ►M7 | DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1345 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 2 agosto 2019 | L 212 | 53 | 13.8.2019 |
▼B
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2006
relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio
[notificata con il numero C(2006) 5304]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/771/CE)
Articolo 1
La presente decisione mira ad armonizzare le bande di frequenza e i relativi parametri tecnici per la messa in servizio e l’uso efficiente dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio in modo che tali apparecchiature possano beneficiare della classificazione «classe 1» ai sensi della decisione 2000/299/CE.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si intende per:
▼M7
1) «apparecchiature a corto raggio», apparecchiature radio che ricevono e/o trasmettono comunicazioni unidirezionali o bidirezionali a brevi distanze e a bassa potenza;
2) «su base di non interferenza e senza diritto a protezione», che nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e che non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze derivanti da servizi di radiocomunicazione;
▼M5
3) «categoria di apparecchiature a corto raggio», un gruppo di apparecchiature a corto raggio che usano lo spettro radio con meccanismi di accesso allo spettro simili o sulla base di contesti d’uso comuni/condivisi.
▼M5
Articolo 3
1. Gli Stati membri designano e mettono a disposizione, su base non esclusiva, senza interferenze e senza diritto a protezione, le bande di frequenza per le categorie di apparecchiature a corto raggio, soggette alle condizioni specifiche di cui all’allegato della presente decisione, nei termini stabiliti nello stesso allegato.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere di beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.
3. La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare l’uso delle bande di frequenza a condizioni meno restrittive o per le apparecchiature a corto raggio non facenti parte della categoria armonizzata, a condizione che ciò non impedisca o riduca la possibilità per le apparecchiature a corto raggio di detta categoria di utilizzare l’insieme delle condizioni tecniche e operative adeguate, come specificato nell’allegato della presente decisione, che consente l’uso condiviso di una determinata parte dello spettro su base non esclusiva e per finalità diverse da parte di apparecchiature a corto raggio della stessa categoria.
▼B
Articolo 4
Gli Stati membri tengono sotto controllo l'uso delle bande in questione e riferiscono gli esiti alla Commissione, in modo da permettere revisioni periodiche e tempestive della decisione.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
▼M7
ALLEGATO
Bande di frequenza con corrispondenti condizioni tecniche armonizzate e termini di attuazione per le apparecchiature a corto raggio
La tabella 1 definisce l'ambito di applicazione delle diverse categorie di apparecchiature a corto raggio (definite all'articolo 2, punto 3) cui si applica la presente decisione. Nella tabella 2 sono riportate diverse combinazioni di banda di frequenza e categoria di apparecchiature a corto raggio, insieme alle condizioni tecniche armonizzate per l'accesso allo spettro e ai termini di attuazione applicabili.
Condizioni tecniche generali applicabili a tutte le bande e tutte le apparecchiature a corto raggio che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione:
— gli Stati membri devono autorizzare l'uso delle bande di frequenza adiacenti stabilite nella tabella 2 come un'unica banda di frequenza, a patto che siano soddisfatte le condizioni specifiche di ciascuna di dette bande di frequenza adiacenti.
— Gli Stati membri devono autorizzare l'uso dello spettro fino ai limiti di potenza di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza stabiliti alla tabella 2. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della presente decisione, possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire consentire l'uso dello spettro a potenze di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza più elevate, a condizione di non limitare o compromettere l'adeguata coesistenza tra apparecchiature a corto raggio in bande armonizzate dalla presente decisione.
— Gli Stati membri possono imporre esclusivamente i parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) stabiliti alla tabella 2 e non devono aggiungere altri parametri o altre prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di attenuazione. Per condizioni meno restrittive di cui all'articolo 3, paragrafo 3, si intende che gli Stati membri possono omettere completamente tali parametri aggiuntivi in una data cella oppure autorizzare valori più elevati, a condizione che non risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata.
— Gli Stati membri possono imporre esclusivamente le altre restrizioni d'uso stabilite nella tabella 2 e non devono aggiungerne di ulteriori. Dato che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, possono essere applicate condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere parzialmente o integralmente queste restrizioni, a condizione che non risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata.
— Le condizioni meno restrittive a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, devono essere applicate fatta salva la direttiva 2014/53/UE.
Ai fini del presente allegato si applica la seguente definizione di ciclo di funzionamento:
per «ciclo di funzionamento» si intende il rapporto, espresso in percentuale, di Σ(Ton)/(Tobs), dove Ton è il tempo di funzionamento di un singolo dispositivo di trasmissione e Tobs è il periodo di osservazione. Il Ton è misurato in una banda di frequenza di osservazione (Fobs). Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, il Tobs è un periodo ininterrotto di un'ora, mentre con il termine Fobs si fa riferimento alla banda di frequenza applicabile nel presente allegato tecnico. In base alle condizioni meno restrittive ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri possono consentire un valore più elevato per il «ciclo di funzionamento».
Tabella 1
Categorie di apparecchiature a corto raggio a norma dell'articolo 2, punto 3, e loro ambito di applicazione
| Categoria di apparecchiature a corto raggio | Ambito di applicazione |
| Apparecchiature a corto raggio non specifiche | Tutti i tipi di apparecchiature radio che, a prescindere dall'applicazione o dalla loro finalità, soddisfano le condizioni tecniche stabilite per la determinata banda di frequenza. Tra gli usi tipici rientrano le apparecchiature di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, gli strumenti per la trasmissione di dati in generale e altre applicazioni. |
| Dispositivi per impianti medici attivi | La parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi destinati ad essere impiantati interamente o parzialmente, mediante intervento chirurgico o medico, nel corpo umano o in quello animale e, ove applicabile, le loro periferiche. I dispositivi medici impiantabili attivi sono definiti nella direttiva 90/385/CEE del Consiglio (1). |
| Dispositivi per l'ascolto assistito | I sistemi di comunicazione radio che consentono alle persone affette da disabilità uditiva di aumentare la loro capacità di ascolto. Tali sistemi comprendono normalmente uno o più trasmettitori radio e uno o più ricevitori radio. |
| Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento | I dispositivi radio che utilizzano trasmissioni a bassa latenza e ad alto ciclo di funzionamento. Tali dispositivi sono generalmente utilizzati per i sistemi personali senza fili per lo streaming audio e multimediale usati per le trasmissioni audio/video combinate e i segnali di sincronizzazione audio/video, i telefoni cellulari, i sistemi di intrattenimento domestico o per il settore automobilistico, i microfoni e gli altoparlanti senza fili, le cuffie senza filo, i dispositivi radio portatili, i dispositivi per l'ascolto assistito, gli auricolari e i microfoni senza fili, da utilizzare durante concerti o |
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