2009/383/EC: Commission Decision of 14 May 2009 suspending the definitive anti-dumping duties imposed by Council Regulation (EC) No 1683/2004 on imports of glyphosate originating in the People’s Republic of China

Published date15 May 2009
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 120, 15 May 2009
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15.5.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 120/20

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2009

che sospende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1683/2004 del Consiglio sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese

(2009/383/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) A seguito di un’inchiesta di riesame condotta a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («inchiesta di riesame»), il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 1683/2004 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato ai codici NC ex 2931 00 95 (codice TARIC 2931009582) ed ex 3808 93 27 (codice TARIC 3808932719) («il prodotto in esame») — dazio esteso alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di questo paese o meno) (codici TARIC 2931009581 e 3808932711), fatta eccezione per quello prodotto dalla Crop Protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (codice addizionale TARIC A 309) ed esteso alle importazioni di glifosato spedito da Taiwan (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di questo paese o meno) (codici TARIC 2931009581 e 3808932711), fatta eccezione per quello prodotto dalla Sinon Corporation, No. 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taiwan (codice addizionale TARIC A 310). L’aliquota del dazio antidumping è del 29,9 %.
(2) AUDACE, associazione di distributori e utilizzatori del prodotto in esame, ha presentato informazioni relative a una modifica delle condizioni di mercato intervenuta successivamente al periodo dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure (periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002), sostenendo che tale variazione avrebbe giustificato la sospensione delle misure attualmente in vigore, secondo quanto disposto dall’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha pertanto esaminato se tale sospensione fosse giustificata.

B. MOTIVAZIONI

(3) L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base dispone che,
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