Council Regulation (EC) No 1683/2004 of 24 September 2004 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of glyphosate originating in the People's Republic of China

Published date11 December 2008
Subject MatterCommercial policy,Dumping
L_2004303IT.01000101.xml
30.9.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 303/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1683/2004 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

(1) Nel febbraio 1998 il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 368/98 (2), dazi antidumping definitivi («dazi iniziali») del 24 % sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Il regolamento in questione è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1086/2000 del Consiglio (3), che ha portato i dazi al 48 % a seguito di un’inchiesta antiassorbimento a norma dell’articolo 12 del regolamento di base. Dopo un’inchiesta antielusioni a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, il regolamento (CE) n. 163/2002 del Consiglio (4) ha esteso il dazio del 48 % istituito sulle importazioni di glifosato originario della RPC alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno, fatta eccezione per il glifosato prodotto da una società specificamente menzionata in ciascuno dei due paesi.

2. Avvio delle inchieste del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio

(2) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni di glifosato originario della RPC (5), il 18 novembre 2002 la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame delle suddette misure ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.
(3) La richiesta è stata presentata dall’Associazione europea del glifosato (EGA) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 90 %, della produzione comunitaria complessiva di glifosato.
(4) La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria. Basandosi sugli elementi di prova contenuti nella richiesta, la Commissione ha inoltre ritenuto che il livello del dazio non bastasse a controbilanciare il pregiudizio causato dalle pratiche di dumping, che giustificava l’apertura d’ufficio di un riesame intermedio globale dei dazi riguardante tutti gli aspetti del procedimento. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di detti riesami nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6).

3. Parti interessate dalle inchieste

(5) La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura delle inchieste le autorità della RPC, i produttori esportatori cinesi, i produttori, importatori e utilizzatori della Comunità annoverati nella richiesta tra le parti interessate e le loro associazioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
(6) Visto il numero apparentemente elevato di produttori esportatori del prodotto in esame nella RPC, che risultava sia dalla richiesta che dall’inchiesta precedente, nell'avviso di apertura è stata presa in considerazione la possibilità di applicare tecniche di campionamento per l'esame del dumping. La Commissione ha inoltre inviato questionari di campionamento agli importatori noti ai suoi servizi.
(7) Tuttavia, solo un numero limitato di produttori esportatori della RPC si è messo in contatto con la Commissione e ha fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura entro i termini previsti. Di conseguenza, il ricorso alle tecniche di campionamento non è stato giudicato necessario per quanto riguarda i produttori esportatori della RPC. Per di più, solo un importatore ha segnalato importazioni di glifosato originario della RPC. Si è pertanto ritenuto che non fosse necessario applicare tecniche di campionamento agli importatori.
(8) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate ricevendo risposte da quattro produttori comunitari e da due produttori esportatori cinesi. Solo un importatore ha segnalato importazioni originarie della RPC inviando successivamente una risposta completa al questionario.
(9) Sono pervenute le osservazioni per iscritto di diversi produttori esportatori della RPC, di quattro produttori e 13 fornitori con sede nella Comunità e di un’associazione di distributori e utilizzatori. Si è concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
(10) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se esisteva un rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio e per valutare l’interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
Produttori esportatori della RPC:
Zhejiang Xinan Industrial Group Ltd, Xinanjiang, Jiande City, Provincia del Zhejiang, RPC;
Produttori della Comunità:
Cheminova Agro A/S, Lemvig, Danimarca, (compreso il distributore collegato Headland Agrochemicals Ltd, Great Chesterford, Essex, Regno Unito),
Herbex Produtos Químicos, SA, Sintra, Portogallo,
Monsanto Europe SA, Bruxelles e Anversa, Belgio, (compreso il distributore collegato Monsanto UK Ltd, Cambridge, Regno Unito),
Syngenta UK, Huddersfield, Regno Unito (compresi le società collegate Stauffer Chemical BV, Seneffe, Belgio, e Syngenta AG, Basilea, Svizzera, e il distributore collegato Syngenta Crop Protection, Whittlesford, Cambridgeshire, Regno Unito);
Produttore del paese terzo ad economia di mercato:
Monsanto do Brasil, São Paulo, Brasile.
(11) L’inchiesta relativa al rischio di persistenza o di reiterazione del dumping nell’ambito del riesame riguardava il periodo che va dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 («PI», periodo di inchiesta). L’esame delle tendenze per l'analisi del rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio riguardava il periodo che va dal gennaio 1999 alla fine del PI («periodo in esame»).

4. Status di impresa operante in economia di mercato (SEM) e trattamento individuale

(12) A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, le due società cinesi Zhejiang Xinan Industrial Group Ltd («Xinanchem») e Zhenjiang Jiagnan Chemical Factory («Zhenjiang») hanno chiesto il SEM e il trattamento individuale. Si è riscontrato tuttavia che nel PI la Zhenjiang non aveva esportato il prodotto in esame nella Comunità, per cui la sua richiesta di SEM e di trattamento individuale non era pertinente. Alla Xinanchem è stato chiesto di compilare un modulo di domanda per il SEM contenente tutte le informazioni dettagliate necessarie.
(13) Sebbene la maggior parte delle azioni della società appartenesse a privati, vista la notevole dispersione delle azioni non di proprietà dello Stato e considerato che quest’ultimo deteneva un pacchetto azionario di gran lunga superiore agli altri, si è stabilito che la società era controllata dallo Stato. Per di più il consiglio d’amministrazione veniva nominato di fatto dagli azionisti statali e si componeva per la maggior parte di funzionari dello Stato o di imprese pubbliche. Si è pertanto concluso che la società era soggetta ad un controllo e ad un’influenza notevoli da parte dello Stato.
(14) Per di più, il governo della RPC aveva autorizzato la China Chamber of Commerce Metals, Minerals & Chemicals Importers and Exporters (CCCMC) a subappaltare l’indicazione e la verifica dei prezzi all’esportazione a fini di sdoganamento. Questo sistema, nel cui ambito veniva fissato un prezzo minimo per le esportazioni di glifosato, consentiva alla CCCMC di vietare le esportazioni che non rispettavano i prezzi stabiliti.
(15) Dopo aver sentito il comitato consultivo, quindi, si è deciso di non concedere il SEM alla Xinanchem perché la società non rispettava tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
(16) Non avendo ottenuto lo status di economia di mercato, la Xinanchem ha chiesto il trattamento individuale, cioè la determinazione di un margine di dumping individuale sulla base dei suoi prezzi all’esportazione. La Commissione ha quindi verificato se la società avesse, de iure e de facto, un’autonomia sufficiente nei confronti dello Stato per fissare il suo prezzo all’esportazione.
(17) Essendosi accertato che lo Stato esercitava un notevole controllo sulla Xinanchem per quanto riguarda la fissazione dei prezzi del prodotto in esame, come spiegato al punto (14), si è concluso che la Xinanchem non soddisfaceva i requisiti necessari per la concessione del trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9,
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