2009/420/EC: Commission Decision of 28 May 2009 amending Decision 2006/133/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur (notified under document number C(2009) 3868)

Published date30 May 2009
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 135, 30 May 2009
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30.5.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/29

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2009

che modifica la decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

[notificata con il numero C(2009) 3868]

(2009/420/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione della decisione 2006/133/CE della Commissione (2), il Portogallo attua un piano di eradicazione contro la propagazione del nematode del pino.
(2) Il 16 gennaio 2009 il Regno Unito ha informato la Commissione dell’intercettazione di materiale da imballaggio in legno proveniente dal Portogallo contenente nematodi del pino vivi e non contrassegnato conformemente alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali (di seguito «norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15») come prescritto dalla decisione 2006/133/CE.
(3) Il 20 febbraio 2009 il Belgio ha informato la Commissione dell’intercettazione di cinque partite non conformi di corteccia e di cascami di legname provenienti dal Portogallo. La corteccia intercettata era accompagnata da certificati di trattamento fitosanitario per fumigazione. La decisione 2006/133/CE dispone però che le cortecce siano sottoposte a trattamento termico. Nel caso della partita di cascami di legname intercettata, inoltre, sono state rilevate incoerenze nella documentazione di accompagnamento.
(4) L’11 febbraio 2009 la Spagna ha informato la Commissione dell’intercettazione di partite di cortecce e di cascami di legname sensibile provenienti dal Portogallo in cui sono stati rinvenuti nematodi del pino vivi. Il 20 febbraio 2009 e il 3 marzo 2009 la Spagna ha informato la Commissione dell’intercettazione di partite di legname sensibile provenienti dal Portogallo non accompagnate da un passaporto delle piante, come prescritto dal punto 1, lettera a), dell’allegato della decisione 2006/133/CE. Il 3, 6 e 18 marzo 2009 la Spagna ha informato la Commissione dell’intercettazione di partite di materiale da imballaggio in legno proveniente dal Portogallo non contrassegnato conformemente alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, come prescritto dalla decisione 2006/133/CE.
(5) Il 1o aprile 2009 l’Irlanda ha informato la Commissione dell’intercettazione di materiale da imballaggio in legno proveniente dal Portogallo, in cui sono stati rinvenuti nematodi del pino vivi. Inoltre, il 21 aprile 2009 l’Irlanda ha informato la Commissione dell’intercettazione di quattro partite di materiale da imballaggio in legno proveniente dal Portogallo non contrassegnato conformemente alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15.
(6) Il 24 marzo 2009 e il 3 aprile 2009 la Lituania ha informato la Commissione dell’intercettazione di materiale da imballaggio in legno proveniente dal Portogallo non contrassegnato conformemente alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15.
(7) Da ispezioni effettuate dalla Commissione in Portogallo dal 2 all’11 marzo 2009 è risultato che i trasporti di legname e di materiale da imballaggio in legno non sono interamente controllati, come prescritto dalla decisione 2006/133/CE. In particolare, gli ispettori hanno accertato vari casi di non conformità nei controlli alla frontiera con la Spagna. Di conseguenza, non può essere escluso il rischio che il nematode del pino si propaghi al di fuori delle zone delimitate del Portogallo.
(8) In considerazione di questi nuovi ritrovamenti in vari Stati membri e dei risultati dell’ispezione effettuata dalla Commissione, è necessario che il Portogallo intensifichi nella massima misura possibile i controlli ufficiali sui
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