2009/614/EC: Commission Decision of 23 July 2009 amending Decision 2008/458/EC laying down rules for the implementation of Decision No 575/2007/EC of the European Parliament and of the Council establishing the European Return Fund for the period 2008 to 2013 as part of the general programme Solidarity and management of migration flows as regards Member States’ management and control systems, the rules for administrative and financial management and the eligibility of expenditure on projects co-financed by the Fund (Notified under document C(2009) 5453)

Published date14 August 2009
Subject MatterJustice and home affairs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 210, 14 August 2009
L_2009210IT.01003601.xml
14.8.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210/36

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

che modifica la decisione 2008/458/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo

[notificata con il numero C(2009) 5453]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2009/614/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (1), in particolare l’articolo 23 e l’articolo 35, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce delle esperienze acquisite dall’avvio del Fondo, è opportuno estendere il periodo di ammissibilità dei programmi annuali al fine di consentire agli Stati membri di attuare il Fondo in modo efficace e di adattare il calendario per la presentazione della relazione finale sull’attuazione del programma annuale.
(2) È inoltre opportuno adattare la procedura di presentazione per gli Stati membri del programma annuale riveduto.
(3) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per il Regno Unito.
(4) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per l’Irlanda.
(5) A norma dell’articolo 2 del protocollo sulla posizione della
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