2010/15/: Commission Decision of 16 December 2009 laying down guidelines for the management of the Community Rapid Information System RAPEX established under Article 12 and of the notification procedure established under Article 11 of Directive 2001/95/EC (the General Product Safety Directive) (notified under document C(2009) 9843)

Published date26 January 2010
Date of Signature29 January 2010
Subject MatterInternal market - Principles,Consumer protection,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 22, 26 January 2010
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26.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 22/1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2009

recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti

[notificata con il numero C(2009) 9843]

(2010/15/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, e l'allegato II, punto 8,

consultato il comitato istituito a norma dell'articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE istituisce un sistema comunitario d’informazione rapida (RAPEX) che permette agli Stati membri e alla Commissione di scambiare informazioni sulle misure e sulle azioni adottate in relazione a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.
(2) Il sistema RAPEX permette di prevenire e di limitare l'offerta sul mercato di prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori e facilita il controllo dell’efficacia e della coerenza delle attività di vigilanza del mercato e di applicazione delle disposizioni vigenti svolte negli Stati membri. Esso fornisce una base che consente di determinare la necessità di un'azione a livello comunitario e contribuisce all'applicazione coerente della normativa comunitaria in materia di sicurezza dei prodotti e quindi al buon funzionamento del mercato interno.
(3) La procedura di notifica di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE prevede uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sui provvedimenti adottati in relazione a prodotti che presentano un rischio non grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.
(4) Le notifiche effettuate in applicazione dell'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE contribuiscono a garantire un livello uniforme ed elevato di tutela della salute dei consumatori e a salvaguardare l'unità del mercato interno.
(5) Per facilitare il funzionamento del sistema RAPEX e della procedura di notifica di cui all’articolo 11 della direttiva 2001/95/CE, è opportuno che la Commissione stabilisca linee guida per chiarire i vari aspetti di queste procedure di notifica e in particolare per definire il contenuto delle notifiche. Le linee guide devono comprendere un modello di notifica e precisare i criteri per la notifica quando il rischio riguarda il solo territorio dello Stato membro e per la classificazione delle notifiche secondo il grado d'urgenza. Le linee guida devono inoltre definire le modalità di funzionamento, in particolare le scadenze da rispettare per le varie fasi delle procedure di notifica.
(6) Affinché il sistema RAPEX e la procedura di notifica di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE possano essere correttamente applicati, le linee guida devono inoltre definire un metodo di valutazione del rischio e, in particolare, criteri specifici per l'identificazione dei rischi gravi.
(7) Il 29 aprile 2004 la Commissione ha adottato la decisione 2004/418/CE che stabilisce orientamenti per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e per le notifiche presentate conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE (2). Come disposto al punto 8 dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE e al punto 1.2 delle «Linee guida» figuranti nell'allegato della decisione 2004/418/CE, le linee guida devono essere regolarmente aggiornate tenendo conto dell'evoluzione della situazione e dell'esperienza acquisita.
(8) Il numero delle notifiche trasmesse per mezzo del sistema RAPEX e secondo la procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE è quadruplicato nei cinque anni trascorsi dall'adozione della decisione 2004/418/CE ed è in costante aumento. Le autorità di vigilanza del mercato hanno intensificato la loro azione (anche partecipando ad iniziative comuni di vigilanza del mercato) e le autorità nazionali preposte ai controlli alle frontiere esterne partecipano ora più attivamente alle attività dirette a garantire la sicurezza dei prodotti.
(9) Tenuto conto di questi sviluppi e al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia delle procedure di notifica, è necessario aggiornare le linee guida.
(10) La presente decisione ha essenzialmente lo scopo di stabilire nuove linee guida che definiscano più chiaramente l'ambito di applicazione del sistema RAPEX e della procedura di notifica prevista dall'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE, precisino i criteri di notifica e chiariscano vari aspetti delle procedure di notifica e di reazione, come il contenuto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, le regole in materia di riservatezza, il ritiro delle notifiche, le misure da adottare a seguito di una notifica e gli aspetti organizzativi.
(11) Secondo quanto disposto al punto 2 dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, le nuove linee guida precisano, per quanto riguarda i prodotti di consumo, i criteri di valutazione che consentono di individuare i rischi gravi.
(12) La struttura e il contenuto delle nuove linee guida permettono di adattarle, se e quando opportuno, per includervi disposizioni relative alla procedura di notifica di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (3), che utilizzerà il sistema RAPEX per lo scambio di informazioni, e alle notifiche di procedure di salvaguardia, per esempio per quanto riguarda i giocattoli.
(13) Le linee guida sono indirizzate a tutte le autorità degli Stati membri che intervengono nel campo della sicurezza dei prodotti di consumo e che partecipano alla rete RAPEX in applicazione dalla direttiva 2001/95/CE, comprese le autorità di vigilanza del mercato preposte al controllo della conformità dei prodotti di consumo ai requisiti di sicurezza e le autorità preposte ai controlli alle frontiere esterne. La Commissione utilizzerà queste linee guida come riferimento per la gestione del sistema RAPEX e della procedura di notifica di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le linee guida per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2004/418/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2009.

Per la Commissione

Meglena KUNEVA

Membro della Commissione


(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2) GU L 151 del 30.4.2004, pag. 83.

(3) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.


ALLEGATO

Linee guida per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti

INDICE

PARTE I — Status e destinatari delle linee guida

1. Status, obiettivi e aggiornamento delle linee guida
1.1. Status
1.2. Obiettivi
1.3. Aggiornamento
2. Destinatari delle linee guida

PARTE II — Sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) istituito in applicazione dell'articolo 12 della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti

1. Introduzione
1.1. Obiettivi del sistema RAPEX
1.2. Componenti del sistema RAPEX
2. Criteri per la notifica RAPEX
2.1. Prodotti di consumo
2.1.1. Prodotti che rientrano nell'ambito del sistema RAPEX
2.1.2. Prodotti che non rientrano nell'ambito del sistema RAPEX
2.2. Misure
2.2.1. Categorie di misure
2.2.2. Tipi di misure
2.2.3. Misure obbligatorie adottate da autorità preposte al controllo delle frontiere esterne
2.2.4. Esclusione di misure obbligatorie di applicazione generale
2.2.5. Termini per la notifica
2.2.6. Autorità notificanti
2.2.7. Notifica RAPEX relativa alle notifiche di operatori
2.3. Rischio grave
2.3.1. Rischio grave
2.3.2. Metodo di valutazione del rischio
2.3.3. Autorità responsabile della valutazione
2.3.4. Valutazione del rischio nelle notifiche di operatori
2.4. Effetti transfrontalieri
2.4.1. Evento di portata internazionale
2.4.2. Evento di portata locale
3. Notifiche
3.1. Tipi di notifica
3.1.1. Notifiche RAPEX
3.1.2. Notifiche per informazione
3.2. Contenuto delle notifiche
3.2.1. Completezza dei dati
3.2.2. Tipologia dei dati
3.2.3. Aggiornamento dei dati
3.2.4. Responsabilità per le informazioni trasmesse
3.3. Riservatezza
3.3.1. Diffusione delle informazioni: regola generale
3.3.2. Eccezioni alla regola generale
3.3.3. Domanda di trattamento riservato
3.3.4. Trattamento delle notifiche coperte da riservatezza
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