2010/425/EU: Commission Decision of 28 July 2010 amending Decision 2009/767/EC as regards the establishment, maintenance and publication of trusted lists of certification service providers supervised/accredited by Member States (notified under document C(2010) 5063) Text with EEA relevance

Published date31 July 2010
Subject MatterApproximation of laws,Freedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 199, 31 July 2010
L_2010199IT.01003001.xml
31.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 199/30

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2010

che modifica la decisione 2009/767/CE riguardo all’elaborazione, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di fiducia dei prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento da parte degli Stati membri

[notificata con il numero C(2010) 5063]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/425/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli sportelli unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (2), che obbliga gli Stati membri a mettere a disposizione le informazioni necessarie per la convalida delle firme elettroniche, ha facilitato l’uso transfrontaliero di firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura. In particolare, nei cosiddetti «elenchi di fiducia» gli Stati membri devono mettere a disposizione informazioni relative ai prestatori di servizi di certificazione che rilasciano al pubblico certificati qualificati in conformità alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (3), soggetti a supervisione/accreditamento da parte loro, nonché sui servizi da questi offerti.
(2) I test pratici organizzati con l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) per consentire agli Stati membri di verificare la conformità dei loro elenchi di fiducia alle specifiche riportate nell’allegato alla decisione 2009/767/CE hanno messo in evidenza la necessità di apportare modifiche tecniche alle suddette specifiche tecniche al fine di garantire il funzionamento e l’interoperabilità degli elenchi di fiducia.
(3) I test hanno inoltre confermato il bisogno che gli Stati membri mettano a disposizione del pubblico non solo le versioni degli elenchi di fiducia leggibili all’uomo, come disposto dalla decisione 2009/767/CE, ma anche i formati leggibili a macchina. Laddove negli Stati membri esista un gran numero di prestatori di servizi di certificazione, la manipolazione degli elenchi di fiducia in formato leggibile all’uomo può risultare lunga e relativamente complessa. Consentendone il trattamento elettronico, la pubblicazione degli elenchi di fiducia in formato leggibile a macchina ne semplificherà l’uso, migliorandone pertanto l’utilizzo nei servizi pubblici informatizzati.
(4) Per facilitare l’accesso agli elenchi nazionali di fiducia, è opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione le informazioni relative alla loro localizzazione e protezione. Occorre che la Commissione metta dette informazioni a disposizione degli altri Stati membri in maniera sicura.
(5) È opportuno tenere conto dei risultati dei test pratici condotti sugli elenchi di fiducia degli Stati membri allo scopo di consentire il trattamento elettronico degli elenchi e di facilitarne l’accesso.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/767/CE.
(7) Affinché gli Stati membri possano apportare ai loro attuali elenchi di fiducia le modifiche tecniche necessarie, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o dicembre 2010.
(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato della direttiva servizi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche alla decisione 2009/767/CE

La decisione 2009/767/CE è così modificata:

1) l’articolo 2 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri elaborano e pubblicano l’elenco di fiducia sia in un formato leggibile all’uomo che in un formato leggibile a macchina, conformemente alle specifiche riportate nell’allegato.»;
b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis. Gli Stati membri firmano elettronicamente il loro elenco di fiducia in formato leggibile a macchina e, come minimo, pubblicano il formato leggibile all’uomo di tale elenco facendo ricorso ad un canale sicuro, al fine di garantirne l’autenticità e l’integrità.»;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le seguenti informazioni:
a) il nome dell’organismo o degli organismi responsabili dell’elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dell’elenco di fiducia, sia in formato leggibile all’uomo che in formato leggibile a macchina;
b) i luoghi in cui sono pubblicati i formati leggibili all’uomo e i formati leggibili a macchina dell’elenco di fiducia;
c) il certificato a chiave pubblica usato per avviare il canale sicuro attraverso il quale è pubblicato l’elenco di fiducia in formato leggibile all’uomo oppure, se questo è firmato elettronicamente, il certificato a chiave pubblica usato per firmarlo;
d) il certificato a chiave pubblica usato per firmare elettronicamente l’elenco di fiducia in formato leggibile a macchina;
e) qualsiasi modifica apportata alle informazioni di cui alle lettere da a) a d).»;
d) è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri, attraverso un canale sicuro su un server web autenticato, le informazioni di cui al paragrafo 3 notificate dagli Stati membri, sia in un formato leggibile all’uomo che in un formato leggibile a macchina e firmato.»;
2) l’allegato è modificato in conformità all’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2010.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2010.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(2) GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36.

(3) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2009/767/CE è modificato come segue:

1) il capitolo I è così modificato:
a) la prima e la seconda frase del secondo paragrafo sono sostituite dalle seguenti: «Le presenti specifiche si basano sulle specifiche e sui requisiti della norma ETSI TS 102 231 v.3.1.2. Qualora nelle presenti specifiche non siano indicati requisiti specifici si DEVONO applicare integralmente i requisiti della norma ETSI TS 102 231 v.3.1.2.»;
b) il secondo paragrafo della sezione «TSL tag (clausola 5.2.1)» è soppresso;
c) il paragrafo successivo al titolo della sezione «TSL sequence number (clausola 5.3.2)» è sostituito dal seguente: «Il presente campo è OBBLIGATORIO e DEVE specificare il numero di sequenza della TSL. Questo valore, che comincia per il valore intero “1” al momento della prima pubblicazione dell’elenco di fiducia, DEVE essere aumentato ad ogni pubblicazione successiva dell’elenco. Esso NON DEVE essere resettato a “1” in caso di incremento del “TSL version identifier” di cui sopra.»;
d) il primo paragrafo successivo al titolo della sezione «TSL type (clausola 5.3.3)» è sostituito dal seguente: «Questo campo è OBBLIGATORIO e indica il tipo di TSL. DEVE essere impostato su http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/TSLType/generic (generico).»;
e) il terzo paragrafo successivo al titolo della sezione «TSL type (clausola 5.3.3)» è sostituito dal seguente: «URI: (Generic) http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/TSLType/generic»;
f) la seconda frase del secondo paragrafo successivo al titolo della sezione «Scheme operator name (clausola 5.3.4)» è sostituita dalla seguente: «Spetta a ciascuno Stato membro designare il gestore del sistema per l’applicazione TSL dell’elenco di fiducia dello Stato membro.»;
g) il quarto paragrafo successivo al titolo della sezione «Scheme operator name (clausola 5.3.4)» è sostituito dal seguente: «L’entità che firma la TSL è il citato gestore del sistema (clausola 5.3.4).»;
h) il quarto trattino successivo al titolo della sezione «Scheme name (clausola 5.3.6)» è sostituito dal seguente: «“EN_name_value”= Supervision/Accreditation Status List of certification services from Certification Service Providers, which are
...

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