2011/138/EU: Council Decision of 28 February 2011 amending Decision 2010/248/EU adjusting the allowances provided for in Decision 2003/479/EC and Decision 2007/829/EC concerning the rules applicable to national experts and military staff on secondment to the General Secretariat of the Council
Published date | 04 March 2011 |
Date of Signature | 02 December 2011 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 59, 4 March 2011 |
4.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 59/41 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 febbraio 2011
che modifica la decisione 2010/248/UE recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2003/479/CE e dalla decisione 2007/829/CE relative al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio
(2011/138/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 41, paragrafo 1,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | L’articolo 15, paragrafo 7, della decisione 2003/479/CE del Consiglio (1) e l’articolo 15, paragrafo 6, della decisione 2007/829/CE del Consiglio (2) dispongono che le indennità giornaliere e mensili degli esperti e dei militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio siano soggette a una revisione annuale, senza effetto retroattivo, sulla base dell’adeguamento degli stipendi di base dei funzionari dell’Unione in servizio a Bruxelles e a Lussemburgo. |
(2) | La decisione 2010/248/UE del Consiglio (3) applica i tassi previsti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 del Consiglio, del 23 dicembre 2009, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2009, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori ad esse applicati (4), con effetto dal 1o maggio 2010. |
(3) | Con sentenza datata 24 novembre 2010 nella causa C-40/10, la Corte di giustizia ha annullato l’articolo 2 e gli articoli da 4 a 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 che fissano a + 1,85 % il coefficiente per l’adeguamento annuale del 2009. Il Consiglio, con il regolamento (UE, Euratom) n. 1190/2010 (5), ha modificato il regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009,che fissa il coefficiente dell’adeguamento annuale del 2009 a + 3,7 %. |
(4) | La decisione 2010/248/UE dovrebbe essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/248/UE è così modificata:
1) | l’articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Nell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2003/479/CE e nell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2007/829/CE, gli importi pari a 30,75 EUR e a 122,97 EUR sono sostituiti rispettivamente dagli importi |
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