2011/31/EU: Commission Decision of 19 January 2011 terminating the anti-subsidy proceeding concerning imports of purified terephthalic acid and its salts originating in Thailand

Published date20 January 2011
Date of Signature01 April 2011
Subject MatterPolítica comercial,Politica commerciale,Politique commerciale,Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 15, 20 de enero de 2011,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 15, 20 gennaio 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 15, 20 janvier 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 171, 30 de junio de 2011
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20.1.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 15/17

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2011

che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Thailandia

(2011/31/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Apertura

(1) Il 22 dicembre 2009 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di acido tereftalico purificato e dei suoi sali («PTA») originari della Thailandia («paese interessato»).
(2) Il procedimento antisovvenzioni è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 13 novembre 2009 da BP Aromatics Limited NV e CEPSA Quimica SA («i denunzianti») che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 50 %, della produzione totale dell’Unione di PTA. La denuncia conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti dell’esistenza di sovvenzioni relative al prodotto in esame originario del paese interessato e del notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l’apertura di un procedimento.
(3) Lo stesso giorno, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di PTA originario della Thailandia. L’inchiesta si è conclusa con l’adozione della decisione 2011/32/UE (4) della Commissione.
(4) Prima dell’apertura del procedimento e conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo della Thailandia di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si sostiene che le importazioni di PTA originario della Thailandia e oggetto di sovvenzioni arrecano un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Il governo della Thailandia è stato invitato a prendere parte a consultazioni nell’intento di chiarire la situazione per quanto riguarda il contenuto della denuncia e di giungere ad una soluzione concordata. Il governo della Thailandia ha accettato l’offerta e di conseguenza si sono tenute le consultazioni che non hanno permesso di giungere a una soluzione concordata. Tuttavia, è stato preso nota delle osservazioni delle autorità della Thailandia riguardanti le argomentazioni contenute nella denuncia in materia di mancanza di compensabilità dei programmi. Durante le consultazioni sono pervenute comunicazioni dal governo della Thailandia.

1.2. Parti interessate dal procedimento

(5) La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i denunzianti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti della Thailandia, i rappresentanti del paese esportatore interessato, gli importatori e gli utilizzatori noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.
(6) La Commissione ha inviato i questionari alle autorità del paese esportatore, ai denunzianti, agli altri produttori noti dell’Unione, ai produttori esportatori noti della Thailandia, agli importatori e agli utilizzatori noti del prodotto in esame nonché a tutte le altre parti che ne avevano fatto richiesta entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
(7) Sono pervenute risposte al questionario dalle autorità della Thailandia, dai tre produttori esportatori noti della Thailandia, da tre produttori dell’Unione, da un importatore dell’Unione e da cinque utilizzatori dell’Unione.
(8) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione.
(9) Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti autorità statali: Office of Board of Investment, Bangkok, Thailandia
(10) Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti imprese:
a) Produttori dell’Unione
BP Aromatics Limited NV, Geel, Belgio
CEPSA Química, SA, Madrid, Spagna
Lotte Chemical UK Ltd (ex Artenius), Wilton, Redcar, Regno Unito
b) Importatori dell’Unione
Mitsui & Co. Benelux NV, Bruxelles, Belgio
c) Utilizzatori dell’Unione
DSM Powder Coating Resins B.V., Zwolle, Olanda
M&G Polimeri Italia SpA, Patrica (Frosinone), Italia
NOVAPET SA, Barbastro (Huesca), Spagna
UAB NEO Group, Klaipeda, Lituania
d) Produttori esportatori della Thailandia
TPT Petrochemicals Public Company Ltd., Bangkok, Thailandia («TPT»)
TPT Petrochemicals Public Company Ltd., Rayong, Thailandia («TPT»)
Indorama Petrochem Ltd., Rayong, Thailandia («Indorama»)
Siam Mitsui PTA Company Ltd., Rayong, Thailandia («SMPC»)
(11) Poiché TPT e Indorama sono di proprietà della stessa holding, saranno in seguito denominate «gruppo Indorama».

1.3. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(12) L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o dicembre 2008 e il 30 novembre 2009 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

(13) Il prodotto in esame è rappresentato dall’acido tereftalico e dai suoi sali, di purezza in peso del 99,5 % o più, attualmente classificato al codice NC ex 2917 36 00 («prodotto in esame»).
(14) Il PTA è ottenuto mediante purificazione dell’acido tereftalico grezzo, risultante dalla reazione di paraxilene (PX) con un solvente e una soluzione catalitica.

2.2. Prodotto simile

(15) Il prodotto in esame e il PTA prodotto e venduto sul mercato nazionale della Thailandia nonché il PTA prodotto e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione risultano avere le medesime caratteristiche fisico-chimiche di base e le stesse applicazioni. Essi sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3. SOVVENZIONI

3.1. Introduzione

(16) In base alle informazioni contenute nella denuncia e alle risposte al questionario, la Commissione ha esaminato i programmi seguenti, che avrebbero comportato la concessione di sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione:
esenzioni o riduzioni sui dazi all’importazione di macchinari,
esenzione dall’imposta sul reddito delle società,
esenzione dai dazi all’importazione su materie prime e materiali essenziali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti destinati all’esportazione,
doppia deducibilità dal reddito imponibile dei costi dei trasporti, dell’elettricità e dell’acqua per 10 anni dalla data delle prime entrate derivanti dall’attività ammissibile,
deducibilità dal profitto netto del 25 % dei costi di installazione o di costruzione delle infrastrutture del progetto oltre al normale ammortamento,
compensazione di tasse e dazi sui beni esportati prodotti in Thailandia.

3.2. Aspetti generali

(17) La legge per la promozione degli investimenti B.E. 2544 («IPA») prevede incentivi finalizzati a promuovere lo sviluppo dell’economia thailandese. Tale legge, la cui applicazione è di competenza del Board of Investment della Thailandia («BOI»), garantisce i benefici risultanti dai regimi di cui alla sezione 3.1. per quanto concerne i progetti ammissibili. Al fine di beneficiare dell’IPA, ogni società presenta al BOI una domanda di «certificato di promozione», precisando i prodotti che
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