2011/342/EU: Decision of the European Central Bank of 9 May 2011 amending Decision ECB/2004/3 on public access to European Central Bank documents (ECB/2011/6)

Published date16 June 2011
Subject MatterEuropean Central Bank (ECB),Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 158, 16 June 2011
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16.6.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 158/37

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 maggio 2011

che modifica la decisione BCE/2004/3 relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea

(BCE/2011/6)

(2011/342/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.3,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Consiglio può affidare alla Banca centrale europea (BCE) compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. Il Consiglio si è avvalso di tale possibilità e ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (2), ha affidato alla BCE il compito di assicurare il segretariato del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), fornendo in tal modo assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa al CERS. In tale ambito, la BCE elaborerà o deterrà anche documenti riguardanti le proprie attività e politiche o decisioni relative al CERS, che saranno considerati documenti della BCE ai sensi della decisione BCE/2004/3, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (3).
(2) Poiché ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1096/2010 il segretariato del CERS garantisce l’applicazione della decisione BCE/2004/3, che definisce le condizioni e i limiti sulla base dei quali il CERS deve consentire l’accesso ai propri documenti, la BCE dovrebbe adeguare la decisione BCE/2004/3 in modo da riflettere il fatto che la BCE elaborerà o deterrà documenti riguardanti le proprie attività e politiche o decisioni relative al CERS, che saranno considerati documenti della BCE ai sensi della decisione BCE/2004/3.
(3) È necessario garantire che la BCE possa negare l’accesso a documenti riguardanti le
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