2011/544/EU: Commission Implementing Decision of 16 September 2011 on establishing a common fiscal marker for gas oils and kerosene (notified under document C(2011) 6422)

Published date17 September 2011
Subject MatterTaxation,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 241, 17 September 2011
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17.9.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 241/31

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2011

relativa all’introduzione di un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante

[notificata con il numero C(2011) 6422]

(2011/544/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e in particolare per prevenire l’evasione fiscale, la direttiva 95/60/CE prevede un sistema comune di marcatura per l’identificazione dei gasoli di cui al codice NC 2710 00 69 e del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 00 55, immessi in consumo in esenzione o ad aliquote d’accisa ridotte. Dal 2002 il primo codice è stato suddiviso nei codici NC 2710 19 41, 2710 19 45 e 2710 19 49, in base al tenore di zolfo dei gasoli, e il secondo codice è stato trasposto nel codice NC 2710 19 25.
(2) La decisione 2006/428/CE della Commissione, del 22 giugno 2006, che introduce un marcatore fiscale comune per il gasolio e il petrolio lampante (2), ha scelto il prodotto indicato con il nome scientifico N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina (Solvent Yellow 124) come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE per la marcatura dei gasoli e del petrolio lampante ai quali non sia stata applicata l’aliquota normale dell’accisa in vigore per tali prodotti energetici utilizzati come carburante.
(3) L’articolo 2 della decisione 2006/428/CE stabilisce che detta decisione è riesaminata entro il 31 dicembre 2011, alla luce degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura e tenendo conto della necessità di combattere l’utilizzo fraudolento di oli minerali esentati o assoggettati ad aliquote d’accisa ridotte.
(4) Nell’ambito del riesame si è proceduto alla consultazione degli Stati membri. Questi ultimi sono in generale convinti che il Solvent Yellow 124 abbia effettivamente consentito di combattere l’utilizzo fraudolento di oli minerali esentati o assoggettati ad aliquote d’accisa ridotte.
(5) Non sono stati riferiti problemi inerenti agli effetti sanitari o ambientali dell’utilizzo del Solvent Yellow 124.
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