2011/786/EU: Commission Decision of 29 November 2011 on the safety requirements to be met by European standards for bicycles, bicycles for young children, and luggage carriers for bicycles pursuant to Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance

Published date02 December 2011
Subject MatterConsumer protection,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 319, 2 December 2011
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2.12.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 319/106

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2011

relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/786/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla direttiva 2001/95/CE le norme europee devono essere fissate dagli organismi europei di normalizzazione. Tali norme devono assicurare che i prodotti soddisfino il requisito generale di sicurezza di cui alla direttiva.
(2) Secondo la direttiva 2001/95/CE, si presume che un prodotto sia sicuro quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(3) L'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE stabilisce la procedura di elaborazione delle norme europee. Secondo tale procedura, la Commissione definisce i requisiti specifici di sicurezza che le norme europee devono soddisfare e successivamente dà mandato agli organismi europei di normalizzazione di elaborare queste norme.
(4) La Commissione pubblica i riferimenti delle norme europee adottate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(5) In base all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE, i riferimenti delle norme europee adottate dagli organismi europei di normalizzazione anteriormente all'entrata in vigore di detta direttiva possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea anche in assenza di un mandato della Commissione, se tali norme soddisfano l'obbligo generale di sicurezza stabilito da detta direttiva.
(6) A seguito della decisione 2006/514/CE (2), la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti delle norme europee EN 14764:2005 per le biciclette da città e da trekking, EN 14766:2005 per le mountain bike, EN 14781:2005 per le biciclette da corsa e EN 14872:2006 per i portapacchi per biciclette.
(7) Le quattro norme europee contemplate dalla decisione 2006/514/CE non sono sostenute da un mandato della Commissione adottato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE.
(8) Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha annunciato che le norme europee EN 14764:2005, EN 14766:2005 EN 14781:2005 e EN 14872:2006 saranno rivedute. I riferimenti delle nuove versioni di tali norme a seguito della revisione non possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in mancanza di un mandato della Commissione che fissi i requisiti specifici di sicurezza.
(9) Occorre quindi che la Commissione fissi i requisiti specifici di sicurezza per le biciclette e i portapacchi per biciclette e dia mandato agli organismi europei di normalizzazione di elaborare le norme europee in base a questi requisiti.
(10) Le biciclette per bambini, che non sono considerate giocattoli ai sensi della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli [direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)], se insicure, possono esporre i bambini a gravi lesioni alla testa, al petto, all'addome o agli arti, in particolare dopo una caduta.
(11) I bambini sulle biciclette tendono a subire lesioni quando giocano o quando guidano troppo velocemente (4) e sono particolarmente vulnerabili alla cadute, sia perché stanno sviluppando le loro capacità motorie, con la crescita, sia perché stanno imparando come manovrare la bicicletta, inclusa la capacità di evitare ostacoli, pedoni o altri ciclisti. Questi fattori, abbinati al centro di gravità più alto dei bambini, rendono l'equilibrio difficile.
(12) Secondo la base dati sulle lesioni (Injury Data Base = IDB), per il 37 % le lesioni connesse all'utilizzazione di biciclette nell'UE riguardava bambini di età compresa tra 5 e 9 anni (5). Sebbene gli incidenti stradali rappresentino una larga percentuale degli incidenti in questione, molti di essi avvengono durante il gioco, quando i bambini in bicicletta urtano contro oggetti o altre persone, o semplicemente cadono dalla loro bicicletta. Nel Regno Unito si è stimato che oltre 2 000 bambini sono trasportati ogni anno in ospedale dopo un incidente domestico connesso alla bicicletta e altri 21 000 dopo incidenti in luoghi, quali parchi e campi da gioco (6).
(13) La norma europea EN 14765: 2005+A1:2008 specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per le biciclette per bambini, che sono esclusi dall'ambito della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (direttiva 2009/48/CE). Peraltro questa norma non è sostenuta da un mandato della Commissione.
(14) È quindi necessario fissare requisiti di sicurezza e promuovere lo sviluppo della norme europee secondo tali requisiti per le biciclette per bambini, che non sono considerate giocattoli ai sensi della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (direttiva 2009/48/CE).
(15) Una volta disponibili le norme in questione, e a patto che la Commissione decida di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE, le biciclette, le biciclette per bambini e i portapacchi per biciclette che soddisfano tali norme godono di una presunzione di conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per quanto riguarda i requisiti di sicurezza definiti da dette norme.
(16) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15 della direttiva 2001/95/CE. Né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) «bicicletta»: un veicolo a due ruote che è spinto unicamente o per lo più dall'energia muscolare del guidatore, ad esclusione dei veicoli con due o più selle;

b) «bicicletta per bambini»: una bicicletta con un'altezza massima della sella superiore a 435 mm e inferiore a 635 mm, destinata a persone di un peso massimo di 30 kg;

c) «bicicletta da città e da trekking»: una bicicletta con un'altezza massima della sella di 635 mm o più destinata all'utilizzazione su strade pubbliche, incluse strade non asfaltate;

d) «mountain bike»: una bicicletta con un'altezza massima della sella di 635 mm o più destinata all'utilizzazione fuoristrada su terreno accidentato, strade pubbliche e sentieri pubblici, munita di un telaio appositamente rafforzato e di altri componenti e, in genere, con una sezione ampia delle gomme e battistrada ruvidi e con numerose marce;

e) «bicicletta da corsa»: una bicicletta con un'altezza massima della sella di 635 mm o più destinata ad un'utilizzazione ad alta...

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