2012/199/EU: Decision of the President of the European Commission of 29 February 2012 on the function and terms of reference of the hearing officer in certain trade proceedings

Published date19 April 2012
Subject MatterCommercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 107, 19 April 2012
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19.4.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 107/5

DECISIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

del 29 febbraio 2012

relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia commerciale

(2012/199/UE)

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento interno della Commissione (1), in particolare l’articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) Il diritto ad una buona amministrazione, che comprende i diritti procedurali delle parti di procedimenti amministrativi il cui esito può influire sui loro interessi, è un principio consolidato del diritto dell’Unione europea.
(2) Questo principio del diritto dell’Unione europea è ripreso nell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2). Nel caso di persone i cui interessi siano pregiudicati da un procedimento in materia commerciale, i diritti contemplati dall’articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta sono anche esplicitamente enunciati o, poiché si tratta di principi generali del diritto, devono essere applicati nell’ambito del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità (3), del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (4), del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (5), del regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (6), del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (7), del regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (8), del regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea (9), del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a decorrere dal 1o gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (10), del regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (11) e del regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (12).
(3) Dal 1o gennaio 2007 il compito di garantire l’esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate e di assicurare che i procedimenti in materia commerciale previsti dai citati regolamenti si svolgano in modo imparziale, equo e in tempi ragionevoli è stato affidato a un funzionario della direzione generale per il commercio della Commissione esperto in questioni di difesa commerciale, denominato «consigliere-auditore».
(4) Per rafforzare questo ruolo e consolidare la trasparenza e l’equità procedurale dei procedimenti in questione, è opportuno rafforzare la funzione del consigliere-auditore all’interno della Commissione e definirne i compiti.
(5) Questa funzione deve essere ricoperta da una persona indipendente esperta in procedimenti in materia commerciale. Il consigliere-auditore deve essere nominato dalla Commissione secondo le regole dello Statuto dei funzionari dell’Unione e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.
(6) Affinché ne sia garantita l’indipendenza, il consigliere-auditore deve essere posto amministrativamente alle dipendenze del membro della Commissione competente per la politica commerciale.
(7) I compiti principali del consigliere-auditore, definiti nella presente decisione, sono i seguenti: consigliare il commissario competente per la politica commerciale e il direttore generale della DG Commercio; garantire i diritti procedurali; autorizzare l’accesso al fascicolo; pronunciarsi sulla natura riservata di un documento; riesaminare la posizione dell’amministrazione sulla proroga dei termini. Il consigliere-auditore deve assicurarsi che nella preparazione delle proposte o dei progetti di atti giuridici della Commissione siano presi in considerazione tutti i fatti pertinenti, favorevoli o sfavorevoli per le parti interessate.
(8) Per rafforzare le garanzie procedurali per l’esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate, è necessario determinare il tipo di audizione e fissare le regole per l’organizzazione, lo svolgimento e il seguito dato delle audizioni con il consigliere-auditore.
(9) La facoltà del consigliere-auditore di statuire su questioni quali l’accesso al fascicolo, la riservatezza e i termini deve fornire alle parti di un procedimento in materia commerciale un’ulteriore garanzia procedurale, nel rispetto dei vincoli temporali.
(10) Le relazioni devono permettere di portare all’attenzione dei decisori le principali questioni trattate e le principali raccomandazioni formulate dal consigliere-auditore, e quindi di garantire ulteriormente il rispetto dei diritti delle parti di un procedimento in materia commerciale. Le relazioni annuali devono inoltre informare gli Stati membri dell’Unione europea, il Parlamento europeo e l’opinione pubblica delle attività svolte dal consigliere-auditore.
(11) È opportuno che il consigliere-auditore, nel divulgare informazioni riguardanti persone fisiche, tenga conto in modo particolare del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (13).
(12) La presente decisione lascia impregiudicate le disposizioni generali vigenti in materia di accesso ai documenti della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il consigliere-auditore

1. Nell’ambito della Commissione è istituita la funzione specifica di consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2. Il consigliere-auditore ha il compito di tutelare l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate previsti dai regolamenti sottoelencati (di seguito «i regolamenti di base») e di garantire che i procedimenti in materia commerciale relativi a tali regolamenti si svolgano in modo imparziale, equo e in tempi ragionevoli. I regolamenti di base sono i seguenti:

a) regolamento (CE) n. 1225/2009, in particolare gli articoli 5 (paragrafi 10 e 11), 6 (paragrafi 5, 6, 7 e 8), 8 (paragrafi 3, 4 e 9), 18, 19, 20 e 21;
b) regolamento (CE) n. 597/2009, in particolare gli articoli 10 (paragrafi 12 e 13), 11 (paragrafi 5, 6, 7, 8 e 10), 13 (paragrafi 3, 4 e 9), 28, 29, 30 e 31;
c) regolamento (CE) n. 260/2009, in particolare gli articoli 6 e 9;
d) regolamento (CE) n. 625/2009, in particolare gli articoli 5 e 7;
e) regolamento (CE) n. 3286/94, in particolare gli articoli 8 e 9;
f) regolamento (CE) n. 385/96, in particolare gli articoli 5 (paragrafi 12 e 13), 6 (paragrafi 5, 6, 7 e 8), 12, 13 e 14;
g) regolamento (CE) n. 868/2004, in particolare gli articoli 7 e 8;
h) regolamento (CE) n. 732/2008, in particolare gli articoli 18, 19 e 20;
i) regolamento (CE) n. 1515/2001, in particolare l'articolo 1 paragrafo 2 e l'articolo 2 paragrafo 2;
j) regolamento (CE) n. 427/2003, in particolare l'articolo 5 paragrafo 5, l'articolo 6 paragrafi 4, 5 e 6, l'articolo 17 paragrafi 2 e 3 e l'articolo 18.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) «procedimento in materia commerciale»: ogni indagine o procedimento amministrativo condotto dai servizi della Commissione in applicazione di uno dei regolamenti di base;

b) «parte interessata»: ogni persona i cui interessi siano pregiudicati da un procedimento in materia commerciale, secondo la definizione contenuta nel regolamento di base applicabile;

c) «diritti delle parti interessate»: i diritti procedurali e il diritto di ogni persona...

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