2012/501/EU: Commission Decision of 7 September 2012 amending Decision 2008/899/EC accepting the undertakings offered in connection with the anti-dumping proceeding concerning imports of citric acid originating in the People’s Republic of China

Published date08 September 2012
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 244, 8 September 2012
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8.9.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 244/27

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2012

che modifica la decisione 2008/899/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese

(2012/501/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1193/2008 (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nell’Unione di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).
(2) Con la decisione 2008/899/CE (3) («la decisione») la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi («l’impegno») da parte, tra l’altro, della Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd. («Laiwu Taihe») e della Camera di commercio cinese degli importatori e degli esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC»).
(3) L’impegno accettato dalla Laiwu Taihe, l’unica società che ha ottenuto il trattamento di economia di mercato («TEM»), ha fissato il prezzo minimo all’importazione («PMI») per il prodotto in esame sulla base del valore normale stabilito nel corso dell’inchiesta. Inoltre, l’impegno prevedeva l’indicizzazione del PMI sulla base delle quotazioni pubbliche internazionali del granturco, principale materia prima impiegata dal produttore esportatore.
(4) La società si è impegnata inoltre a riferire in merito a tutte le vendite all’esterno dell’UE a clienti la cui organizzazione o struttura si estenda al di là dell’UE e a rispettare un regime di prezzi specifico in relazione a tali vendite nel caso in cui essa effettui vendite a tali clienti all’interno dell’UE.
(5) Inoltre, per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto dell’impegno, la Laiwu Taihe si è dichiarata disposta a fornirle regolarmente informazioni particolareggiate in merito alle sue esportazioni nell’Unione.
(6) Nell’accettare l’impegno, la Commissione ha ritenuto che il rischio di compensazione incrociata fosse contenuto.

B. MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

(7) Nell’autunno 2011 la Laiwu Taihe ha informato la Commissione della sua intenzione di avviare la produzione di altri tipi del prodotto in esame non oggetto dell’impegno e di venderli sul mercato dell’Unione gravati da dazi antidumping.
(8) La Commissione ha analizzato le conseguenze di questa nuova configurazione degli scambi e ha ritenuto che un’eventuale vendita agli stessi acquirenti del prodotto in esame e degli altri tipi del prodotto in esame non coperti dall’impegno comporterebbe un elevato rischio di compensazione incrociata.
(9) Inoltre, la Commissione ha saputo della presenza nella stessa sede della Laiwu Taihe di un altro operatore commerciale non vincolato all’obbligo di notifica e ha ritenuto che ciò complicasse ulteriormente il controllo efficace del rispetto
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