2012/653/EU: Council Decision of 16 July 2012 on the signing, on behalf of the European Union, and the provisional application of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community on the one hand and the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland, on the other hand

Published date23 October 2012
Subject Matterpolítica pesquera,politica della pesca,politique de la pêche
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 293, 23 de octubre de 2012,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 293, 23 ottobre 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 293, 23 octobre 2012
23.10.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 293/4

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro

(2012/653/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 28 giugno 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 753/2007 (1), relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro (2) («accordo»). Ad esso era allegato un protocollo che fissava le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo (3) («protocollo vigente»). Il protocollo vigente scade il 31 dicembre 2012.
(2) L’Unione ha negoziato con il governo della Danimarca e il governo della Groenlandia un nuovo protocollo dell’accordo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria («protocollo»).
(3) In seguito a tali negoziati, il 3 febbraio 2012 è stato siglato il nuovo protocollo.
(4) Al fine di consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’Unione, l’articolo 12 del protocollo prevede che esso sia applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2013.
(5) È opportuno firmare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro («protocollo»), è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 1.

(2) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

(3) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 9.



23.10.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 293/5

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea (1), da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia (2), dall’altro

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. Per un periodo di tre anni decorrente dal 1o gennaio 2013, le autorità della Groenlandia autorizzano i pescherecci dell’Unione europea a praticare attività di pesca entro i limiti delle possibilità di pesca previste al paragrafo 5 del presente articolo e di quelle stabilite ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Le possibilità di pesca previste al paragrafo 5 del presente articolo possono essere riviste dalla commissione mista. Quando la commissione mista procede alla revisione dei livelli delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Groenlandia concede all’Unione europea le possibilità di pesca previste all’interno della zona economica esclusiva (ZEE) groenlandese.

2. Entro il 1o dicembre del 2013 e di ogni anno successivo, la commissione mista concorda le possibilità di pesca per l’anno seguente per le specie elencate al paragrafo 5 del presente articolo, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili, dell’approccio precauzionale, delle necessità dell’industria alieutica e segnatamente dei quantitativi indicati al paragrafo 7 del presente articolo.

Nel caso in cui le possibilità di pesca fissate dalla commissione mista siano inferiori a quelle indicate al paragrafo 5 del presente articolo, la Groenlandia provvede a compensare l’Unione europea attraverso la concessione di possibilità di pesca corrispondenti negli anni successivi o di altre possibilità di pesca nello stesso anno.

Se nessuna compensazione è concordata dalle parti, si procede a un adeguamento proporzionale delle disposizioni finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo, anche per quanto riguarda i parametri per il calcolo del valore.

3. Il contingente fissato per il gamberello boreale nella zona ad est della Groenlandia può essere pescato nella zona ad ovest della Groenlandia, purché siano stati presi accordi per il trasferimento dei contingenti, da impresa a impresa, tra armatori della Groenlandia e dell’Unione europea. Le autorità della Groenlandia, su richiesta della Commissione europea a nome degli Stati membri, si impegnano ad agevolare la conclusione di tali accordi. Il volume contingentale massimo che ogni anno può essere trasferito dalla zona ad est della Groenlandia alla zona ad ovest della Groenlandia ammonta a 2 000 tonnellate. Le attività di pesca delle navi dell’Unione europea sono subordinate alle medesime condizioni previste nelle autorizzazioni di pesca rilasciate agli armatori groenlandesi, fatte salve le disposizioni del capo I dell’allegato.

4. La Groenlandia offre all’Unione europea possibilità di pesca supplementari. Se l’Unione europea accetta, in tutto o in parte, la suddetta offerta, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è aumentata proporzionalmente. L’Unione europea risponde all’offerta della Groenlandia entro sei settimane dal ricevimento. Se le autorità dell’Unione europea declinano l’offerta o non rispondono entro il termine di sei settimane, le autorità della Groenlandia hanno la facoltà di offrire ad altre parti le possibilità di pesca supplementari.

5. Livello indicativo delle possibilità di pesca autorizzate dalla Groenlandia (in tonnellate):

Composizione degli stock 2013 2014 2015
Merluzzo bianco nella sottozona CIEM XIV e nella sottozona NAFO 1 (3) 2 200 2 200 2 200
Scorfano pelagico nelle sottozone CIEM XIV e V e nella sottozona NAFO 1F (4) 3 000 3 000 3 000
Scorfano demersale nelle sottozone CIEM XIV e V e nella sottozona NAFO 1F (5) 2 000 2 000 2 000
Ippoglosso nero nella sottozona NAFO 1 – a sud di 68° di latitudine nord 2 500 2 500 2 500
Ippoglosso nero nelle sottozone CIEM XIV e V (6) 4 315 4 315 4 315
Gamberello boreale nella sottozona NAFO 1 3 400 3 400 3 400
Gamberello boreale nelle sottozone CIEM XIV e V 7 500 7 500 7 500
Ippoglosso atlantico nella sottozona NAFO 1 200 200 200
Ippoglosso atlantico nelle sottozone CIEM XIV e V 200 200 200
Grancevola artica nella sottozona NAFO 1 (7) 250 250 250
Capelin nelle sottozone CIEM XIV e V (8) 60 000 60 000 60 000
Granatieri spp. nelle sottozone CIEM XIV e V (9) 100 100 100
Granatieri spp. nella sottozona NAFO 1 (9) 100 100 100

6. Gestione delle catture accessorie

È definita cattura accessoria qualsiasi cattura indesiderata di qualsivoglia organismo marino vivo.

Ai fini del presente protocollo, le catture accessorie cui si applicano le pertinenti limitazioni sono le catture di specie di interesse commerciale diverse dalle specie bersaglio del peschereccio indicate nell’autorizzazione di pesca.

I pescherecci dell’Unione europea operanti nella ZEE groenlandese sono tenuti a conformarsi alle norme applicabili in materia di catture accessorie per le specie e gli stock ittici presenti nelle acque groenlandesi, segnatamente per quelli enumerati all’articolo 1, paragrafo 5. Nella ZEE groenlandese è inoltre proibito rigettare in mare catture prelevate da stock ittici gestiti mediante limiti di cattura o di sforzo nelle acque della Groenlandia.

I quantitativi massimi di cui è autorizzato il prelievo come catture accessorie sono limitati al 10 % del contingente dello stock bersaglio quale indicato nell’autorizzazione di pesca per tutte le attività di pesca, ad eccezione del gamberello boreale, per il quale tale percentuale è ridotta al 5 %. In caso di esaurimento del contingente dell’Unione relativo a una determinata specie, i quantitativi massimi di cui è autorizzato il prelievo come catture accessorie sono limitati al 5 % del contingente dello stock bersaglio.

Le catture accessorie prelevate da stock ittici per i quali l’Unione europea dispone di possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia sono imputate alle possibilità di pesca assegnate all’Unione europea per lo stock ittico corrispondente.

Le catture accessorie e la loro composizione specifica sono riesaminate ogni anno in sede di commissione mista.

7. Compatibilmente con la situazione degli stock, i quantitativi minimi per il mantenimento delle attività di pesca groenlandesi sono fissati ogni anno al livello seguente (in tonnellate):

Specie NAFO 1 CIEM XIV/V
Merluzzo bianco 30 000
Scorfano 2 500 10 000
Ippoglosso nero 4 700 4 000
Gamberello boreale 75 000 1 500

8. La Groenlandia non rilascia autorizzazioni di pesca alle navi UE al di fuori del presente protocollo.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1. Per il periodo...

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