2012/756/EU: Commission Implementing Decision of 5 December 2012 as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (notified under document C(2012) 8816)

Published date07 December 2012
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 335, 7 December 2012
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7.12.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335/49

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2012

relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

[notificata con il numero C(2012) 8816]

(2012/756/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1) L’Italia ha informato la Commissione della presenza nel suo territorio di un nuovo ceppo aggressivo di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, nel seguito «l’organismo specificato», l’agente causale del cancro del kiwi, e di aver adottato misure ufficiali per evitare l’ulteriore introduzione e diffusione nel suo territorio dell’organismo specificato. Dalle informazioni disponibili emerge inoltre che il nuovo ceppo aggressivo dell’organismo specificato è presente in un paese terzo che esporta il materiale di moltiplicazione delle piante di kiwi, compreso il polline, nell’Unione.
(2) L’organismo specificato non è menzionato né nell’allegato I né nell’allegato II della direttiva 2000/29/CE. Da un’analisi preliminare del rischio fitosanitario realizzata dalla Commissione sulla base di una valutazione a cura dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) emerge che l’organismo specificato provoca effetti nocivi alle piante di Actinidia Lindl.
(3) Data la complessità che comporta l’identificazione tassonomica del nuovo ceppo aggressivo dell’organismo specificato, è opportuno prevedere misure applicabili all’organismo specificato in quanto tale, senza limitarle al ceppo in questione.
(4) Occorre prevedere misure relative all’introduzione nell’Unione di vegetali destinati alla piantagione di Actinidia Lindl. dai paesi terzi. Occorre inoltre prevedere misure relative agli spostamenti all’interno dell’Unione dei medesimi vegetali originari dell’Unione.
(5) È opportuno procedere, in tutti gli Stati membri, a indagini sulla presenza dell’organismo specificato e alla notifica dei relativi risultati.
(6) Gli Stati membri devono, all’occorrenza, adeguare la loro legislazione per conformarsi alla presente decisione.
(7) La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2016 per lasciare il tempo necessario a seguire l’andamento della situazione.
(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misure di emergenza contro Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, nel seguito «l’organismo specificato», non deve essere introdotto o diffuso all’interno dell’Unione.

Articolo 2

Introduzione nell’Unione di polline vivo e di vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di Actinidia Lindl.

Il polline vivo e i vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di Actinidia Lindl., nel seguito «i vegetali specificati», originari di paesi terzi possono essere introdotti nell’Unione solo se rispettano le prescrizioni specifiche per l’introduzione, precisate all’allegato I.

Articolo 3

Spostamenti dei vegetali specificati all’interno dell’Unione

I vegetali specificati possono essere spostati all’interno dell’Unione solo se rispettano le prescrizioni specifiche, precisate all’allegato II.

Articolo 4

Indagini e notifiche relative all’organismo specificato

1. Gli Stati membri effettuano indagini annuali ufficiali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato nei vegetali specificati.

Gli Stati membri notificano i risultati di tali indagini alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno dell’indagine.

2. Ciascuno Stato membro notifica immediatamente per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri la presenza dell’organismo specificato in una parte del suo territorio in cui tale presenza non era stata ancora riscontrata.

3. Se l’organismo specificato è rilevato o si sospetta che sia presente in una zona in cui non ne era stata ancora riscontrata la presenza, è data immediatamente notifica agli organismi ufficiali responsabili.

Articolo 5

Conformità

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 6

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2016.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2012

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.


ALLEGATO I

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L’INTRODUZIONE NELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 2

Sezione I

Certificato fitosanitario

1) I vegetali specificati originari di paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, secondo quanto previsto all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE (nel
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