2012/795/EU: Commission Implementing Decision of 12 December 2012 establishing the type, format and frequency of information to be made available by the Member States for the purposes of reporting on the implementation of Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions (notified under document C(2012) 9181) Text with EEA relevance

Published date19 December 2012
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 349, 19 December 2012
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19.12.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 349/57

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2012

che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull’attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

[notificata con il numero C(2012) 9181]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/795/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (1), in particolare l’articolo 72, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha elaborato dei questionari per stabilire le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere ai fini delle relazioni sull’attuazione della direttiva 2010/75/UE per il periodo 2013-2016.
(2) È opportuno che gli Stati membri trasmettano le loro risposte a un questionario che si riferisce soltanto all’anno 2013 al fine di comunicare le misure adottate per dare attuazione alle prescrizioni della direttiva 2010/75/UE che non erano già applicabili a norma della direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dell’industria del biossido di titanio (2), della direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell’industria del biossido di titanio (3), della direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell’eliminazione, dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di titanio (4), della direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (5), della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (6), della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (7) e della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (8) prima che fossero abrogate dalla direttiva 2010/75/UE.
(3) Occorre inoltre che gli Stati membri trasmettano le loro risposte a un questionario riferito al periodo 2013-2016, comunicando informazioni rappresentative sulle emissioni e altre forme di inquinamento, sui valori limite di emissione, sull’applicazione degli articoli 14 e 15 della direttiva 2010/75/UE e sui progressi compiuti nello sviluppo e nell’applicazione delle tecniche emergenti di cui all’articolo 27, consentendo così alla Commissione di raccogliere informazioni sulle misure generali di attuazione (modulo 1), di stabilire una fonte di informazioni per le singole installazioni che sia in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (modulo 2), di confermare che le migliori tecniche disponibili sono state applicate correttamente nelle autorizzazioni (modulo 3) e di verificare l’applicazione di requisiti minimi per settore (modulo 4).
(4) L’articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE prevede che gli Stati membri rendano disponibili le informazioni in formato elettronico.
(5) Al fine di garantire l’uniformità e la coerenza delle informazioni fornite dagli Stati membri, è opportuno che la Commissione, coadiuvata dall’Agenzia europea dell’ambiente, elabori un formato elettronico specifico per la comunicazione delle informazioni.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Relazioni presentate dagli Stati membri

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione europea le informazioni relative all’attuazione della direttiva 2010/75/UE rispondendo alle domande dei questionari riportati negli allegati I e II, servendosi del formato elettronico che sarà elaborato ai fini delle relazioni in oggetto.

Le risposte al questionario che figura nell’allegato I vanno trasmesse al più tardi entro il 30 settembre 2014.

Le risposte al questionario che figura nell’allegato II vanno trasmesse al più tardi entro il 30 settembre 2017.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(2) GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19.

(3) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1.

(4) GU L 409 del 31.12.1992, pag. 11.

(5) GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

(6) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(7) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

(8) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.


ALLEGATO I

Questionario relativo all’attuazione della direttiva 2010/75/UE di cui al secondo paragrafo dell’articolo 1

Note generali

a) Le risposte al presente questionario coprono il periodo dal 7 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
b) Se in una domanda si richiedono informazioni su parametri temporali variabili, la risposta deve indicare la situazione al 31 dicembre 2013.
c) Nelle risposte alle domande seguenti vanno fornite solo informazioni sulle modifiche introdotte dagli Stati membri per attuare le disposizioni della direttiva 2010/75/UE di cui all’articolo 80, paragrafo 1, della medesima direttiva.
d) Nel presente questionario, con l’espressione «politica o linee guida dello Stato membro» si intende qualsiasi misura di attuazione in vigore elaborata o applicata a livello nazionale, regionale o locale. Uno Stato membro che decide di includere informazioni sulla legislazione che recepisce la direttiva 2010/75/UE nell’ordinamento nazionale non è esonerato dall’obbligo di attenersi alle disposizioni del’articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2010/75.

1. Violazioni (articolo 8)

Quali criteri si possono adottare per decidere se la violazione delle condizioni di autorizzazione «presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull’ambiente»?

2. Condizioni di autorizzazione (articolo 14)

Fornire una sintesi sulla politica o sulle linee guida elaborate dagli Stati membri per le tematiche che seguono; se sono pubblicate in Internet, segnalare un link ove siano reperibili.

2.1. In che modo si garantisce che le conclusioni sulle BAT fungano da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione (articolo 14, paragrafo 3)?
2.2. In che modo l’autorità competente può stabilire condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili (BAT) descritte nelle conclusioni sulle BAT (articolo 14, paragrafo 4)?

3. Valori limite delle emissioni, parametri e misure tecniche equivalenti (articolo 15)

Fornire una sintesi sulla politica o sulle linee guida elaborate dagli Stati membri per le tematiche che seguono; se sono pubblicate in Internet, segnalare un link ove siano reperibili.

3.1. In che modo i valori limite di emissione vengono fissati in relazione ai «livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili» indicati nelle conclusioni sulle BAT (articolo 15, paragrafo 3)?
3.2. Come vengono accordate le deroghe all’articolo 15, paragrafo 3 (articolo 15, paragrafo 4)?
3.3. In che modo si svolge la valutazione di costi e benefici per la concessione di tali deroghe e che cosa viene considerato una «maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali» — (articolo 15, paragrafo 4)?
3.4. Ci sono limiti alla portata o alla durata delle deroghe (articolo 15, paragrafo 4)?
3.5. Come vengono accordate le deroghe temporanee alle disposizioni dell’articolo 11, lettere a) e b), e dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, in caso di sperimentazione e utilizzo di tecniche emergenti (articolo 15, paragrafo 5)?

4. Disposizioni in materia di controllo (articolo 16)

Fornire una sintesi sulla politica o sulle linee guida elaborate dagli Stati membri per le tematiche che seguono; se sono pubblicate in Internet, segnalare un link ove siano reperibili.

4.1. In che modo si garantisce che le disposizioni in materia di controllo nelle autorizzazioni si basino sulle conclusioni sulle BAT (articolo 16, paragrafo 1)?
4.2. Come viene determinata la frequenza del controllo periodico per il suolo e le acque sotterranee (articolo 16, paragrafo 2)?
4.3. Come viene usata la «valutazione sistematica del rischio di contaminazione» per giustificare un controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee meno frequente di quanto previsto (articolo 16, paragrafo 2)?

5. Disposizioni generali vincolanti (articolo 17)

Se si ricorre a disposizioni generali vincolanti per attuare la direttiva 2010/75/UE, specificare quanto segue.

5.1. Quali requisiti, attività (di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE) e inquinanti sono interessati dalle disposizioni generali vincolanti?
5.2. In che modo le disposizioni generali vincolanti «assicurano un approccio integrato e un’elevata protezione dell’ambiente equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni» (articolo
...

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